Art. 10.
                     Assicurazione ed incidenti
    1.   All'assicurazione   obbligatoria  degli  autoveicoli  e  dei
motoveicoli di proprieta' provinciale provvede l'ufficio patrimonio.
    2.   Qualsiasi   danno   subito  da  autoveicolo  o  moto-veicolo
provinciale  e'  prontamente segnalato dal consegnatario, all'ufficio
patrimonio;  eventuali  reati  connessi  a tali danni sono denunciati
all'autorita' competente.
    3. In caso di incidente il conducente assegnatario, ove possibile
ed  opportuno,  richiede  l'intervento  della  polizia  stradale, dei
carabinieri   o   dei   vigili   urbani,  prende  nota  dei  dati  di
identificazione  dei veicoli e delle persone coinvolti nell'incidente
e  degli  eventuali  testimoni  e ne da' notizia nel piu' breve tempo
possibile  al  consegnatario;  il  consegnatario  a sua volta segnala
tempestivamente  all'ufficio patrimonio l'incidente occorso, inviando
una relazione dettagliata dell'incidente, sottoscritta dal conducente
assegnatario   e   vistata   dall'amministratore  o  dal  funzionario
trasportato,    corredata    da    copia    dell'eventuale   denuncia
dell'incidente  concordata  con  i  conducenti  degli  altri  veicoli
coinvolti.