Art. 10. Assicurazione ed incidenti 1. All'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e dei motoveicoli di proprieta' provinciale provvede l'ufficio patrimonio. 2. Qualsiasi danno subito da autoveicolo o moto-veicolo provinciale e' prontamente segnalato dal consegnatario, all'ufficio patrimonio; eventuali reati connessi a tali danni sono denunciati all'autorita' competente. 3. In caso di incidente il conducente assegnatario, ove possibile ed opportuno, richiede l'intervento della polizia stradale, dei carabinieri o dei vigili urbani, prende nota dei dati di identificazione dei veicoli e delle persone coinvolti nell'incidente e degli eventuali testimoni e ne da' notizia nel piu' breve tempo possibile al consegnatario; il consegnatario a sua volta segnala tempestivamente all'ufficio patrimonio l'incidente occorso, inviando una relazione dettagliata dell'incidente, sottoscritta dal conducente assegnatario e vistata dall'amministratore o dal funzionario trasportato, corredata da copia dell'eventuale denuncia dell'incidente concordata con i conducenti degli altri veicoli coinvolti.