Art. 2. Categorie di autoveicoli e di motoveicoli 1. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di cui all'Art. 1, si distinguono in: a) autovetture destinate ai membri della giunta provinciale, da utilizzarsi, qualora disponibili, anche dai dirigenti dell'amministrazione provinciale e dal segretari particolari degli assessori, per lo svolgimento di attivita' rientranti nei compiti d'istituto; b) autovetture messe a disposizione dei servizi generali dell'amministrazione provinciale, con una cilindrata massima fino a cc 1400 ed una potenza fino a 75 CV; c) autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto per usi particolari, destinati a situazioni speciali per tipo e ambito di impiego, di cilindrata e potenza CV variabile a seconda delle necessita'; d) autoveicoli elettrici, destinati prevalentemente ad uscite di servizio nell'ambito cittadino.