Art. 2.
              Categorie di autoveicoli e di motoveicoli
    1.  Gli  autoveicoli  ed  i  motoveicoli  di  cui  all'Art. 1, si
distinguono in:
      a) autovetture destinate ai membri della giunta provinciale, da
utilizzarsi,     qualora    disponibili,    anche    dai    dirigenti
dell'amministrazione  provinciale  e  dal segretari particolari degli
assessori,  per  lo  svolgimento  di attivita' rientranti nei compiti
d'istituto;
      b) autovetture   messe  a  disposizione  dei  servizi  generali
dell'amministrazione  provinciale,  con una cilindrata massima fino a
cc 1400 ed una potenza fino a 75 CV;
      c) autoveicoli, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto per usi
particolari,  destinati  a  situazioni  speciali per tipo e ambito di
impiego,  di  cilindrata  e  potenza  CV  variabile  a  seconda delle
necessita';
      d) autoveicoli  elettrici,  destinati prevalentemente ad uscite
di servizio nell'ambito cittadino.