Art. 3.
           Approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli
    1.  L'approvvigionamento  di  autoveicoli  e motoveicoli da parte
dell'amministrazione provinciale avviene:
      a) per  le  autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a),
tramite  acquisti  in economia ai sensi del regolamento concernente i
lavori, le provviste ed i servizi in economia;
      b) per  i  veicoli  di  cui all'Art. 2, comma 1, lettera c) del
servizio  strade e dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi
d'acqua  e  la  difesa  del suolo, nonche' per i veicoli del servizio
antincendi   e   della   protezione  civile  e  del  corpo  forestale
provinciale,  per  quanto  non  destinati  ad  uffici amministrativi,
tramite contratti di acquisto o permuta;
      c) per  i  restanti  autoveicoli e per i motoveicoli, di norma,
tramite contratti di leasing.
    2.  I  contratti  sono  stipulati  in  base  a  programmi annuali
predisposti  dalla  ripartizione servizi centrali e, per i veicoli di
cui   all'Art.   3,   comma   1,   lettera   b),  dalle  ripartizioni
rispettivamente    competenti,   nonche'   approvati   dalla   giunta
provinciale.
    3.  Gli  autoveicoli  ed i motoveicoli sono dismessi, su proposta
del  consegnatario,  ed eventualmente sostituiti dall'amministrazione
provinciale,  soltanto  qualora  l'ulteriore  utilizzo,  tenuto conto
dell'anno  di  costruzione,  del numero di chilometri percorsi, dello
stato  d'uso  generale  e  della sicurezza di guida, non risulti piu'
essere economico, e comunque di norma non prima del raggiungimento di
130.000 chilometri.