Art. 3. Approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli 1. L'approvvigionamento di autoveicoli e motoveicoli da parte dell'amministrazione provinciale avviene: a) per le autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), tramite acquisti in economia ai sensi del regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi in economia; b) per i veicoli di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c) del servizio strade e dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonche' per i veicoli del servizio antincendi e della protezione civile e del corpo forestale provinciale, per quanto non destinati ad uffici amministrativi, tramite contratti di acquisto o permuta; c) per i restanti autoveicoli e per i motoveicoli, di norma, tramite contratti di leasing. 2. I contratti sono stipulati in base a programmi annuali predisposti dalla ripartizione servizi centrali e, per i veicoli di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), dalle ripartizioni rispettivamente competenti, nonche' approvati dalla giunta provinciale. 3. Gli autoveicoli ed i motoveicoli sono dismessi, su proposta del consegnatario, ed eventualmente sostituiti dall'amministrazione provinciale, soltanto qualora l'ulteriore utilizzo, tenuto conto dell'anno di costruzione, del numero di chilometri percorsi, dello stato d'uso generale e della sicurezza di guida, non risulti piu' essere economico, e comunque di norma non prima del raggiungimento di 130.000 chilometri.