Art. 4.
                              Utilizzo
    1.  E'  vietato  utilizzare  gli  autoveicoli  e  motoveicoli per
ragioni  personali, ad eccezione delle autovetture di cui all'Art. 2,
comma 1, lettera a), concedere per qualsiasi motivo a privati od enti
l'uso    dei    medesimi    o   trasportare,   salvo   autorizzazione
dell'amministratore  o  del funzionario trasportato, persone estranee
al servizio, o cose ed oggetti non attinenti al medesimo.
    2.  Al consegnatario di autoveicoli e i motoveicoli di proprieta'
provinciale competono l'autorizzazione all'utilizzo, il controllo sul
regolare  impiego nonche' la custodia e la manutenzione dei medesimi,
ivi  compresi  gli  adempimenti  connessi  alla revisione, alla tassa
automobilistica ed alla copertura assicurativa. Per le autovetture di
cui  all'Art.  2,  comma 1, lettera a), la custodia e la manutenzione
predette   sono   curate  dagli  autisti  secondo  le  direttive  del
consegnatario.
    3.  In  caso  di  autoveicoli  e di motoveicoli non di proprieta'
provinciale  il  direttore della ripartizione competente ne autorizza
l'uso  e  impartisce  le  direttive  ai  fini  della custodia e della
manutenzione in conformita' alle condizioni pattuite col contratto di
leasing.