Art. 5.
                             Distintivi
    1.  Le  autovetture  di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), sono
dotate  di un distintivo, da apporre sul parabrezza, dalle dimensioni
di  16  \times  9,5  cm, recante lo stemma della provincia dai colori
rosso  e  oro  su fondo bianco, sopra lo stemma in alto le scritte in
nero   «Autonome  Provinz  Bozen  Sudtirol»  «provincia  Autonoma  di
Bolzano»,   nonche'   sotto   lo   stemma   in   basso   le   scritte
«Landeshauptmann»                 «Presidente»                 ovvero
«Landeshauptmann-Stellvertreter»   «Vice-Presidente»   o  «Landesrat»
«Assessore».
    2.  I  restanti  autoveicoli ed i motoveicoli recano uno speciale
distintivo  ben  visibile,  le cui caratteristiche sono stabilite con
decreto del presidente della provincia.
    3. Gli autoveicoli ed i motoveicoli destinati al servizio strade,
all'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa
del  suolo,  nonche' all'azienda provinciale foreste e demanio recano
un  ulteriore distintivo, approvato con il decreto di cui al comma 2,
indicante il servizio cui sono assegnati.
    2.  Durante  i servizi di rappresentanza ufficiali, l'autovettura
del  presidente della giunta e' munita di un guidoncino con lo stemma
della  provincia, conforme al modello stabilito con il decreto di cui
al comma 2.