Art. 7. Libretto del veicolo 1. Fatta eccezione per le autovetture di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), ciascun autoveicolo o motoveicolo di proprieta' provinciale e' munito di norma, ai fini del controllo dei percorsi e dei consumi, di un apposito libretto, di cui e' responsabile il conducente assegnatario. 2. Dal libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo o motoveicolo, il nome e cognome del consegnatario e del conducente assegnatario, i chilometri percorsi, la denominazione delle localita' piu' distanti raggiunte giornalmente, i rifornimenti di carburante, lubrificanti e altro materiale di consumo, l'acquisto di gomme e le varie spese incontrate per il mantenimento e la riparazione del veicolo.