Art. 7.
                        Libretto del veicolo
    1. Fatta eccezione per le autovetture di cui all'Art. 2, comma 1,
lettera   a),   ciascun   autoveicolo  o  motoveicolo  di  proprieta'
provinciale  e' munito di norma, ai fini del controllo dei percorsi e
dei  consumi,  di  un  apposito  libretto,  di cui e' responsabile il
conducente assegnatario.
    2.    Dal    libretto   devono   risultare   le   caratteristiche
dell'autoveicolo o motoveicolo, il nome e cognome del consegnatario e
del  conducente assegnatario, i chilometri percorsi, la denominazione
delle  localita' piu' distanti raggiunte giornalmente, i rifornimenti
di  carburante, lubrificanti e altro materiale di consumo, l'acquisto
di  gomme  e  le  varie  spese  incontrate  per  il mantenimento e la
riparazione del veicolo.