Art. 8.
                  Pulizia e parcheggio dei veicoli
    1. E' fatto obbligo al conducente assegnatario di provvedere alla
pulizia dei veicoli e di tenere i medesimi in perfetta efficienza.
    2.   Gli   autoveicoli  e  motoveicoli  devono  essere  riportati
nell'autorimessa o parcheggio all'uopo destinato non appena terminato
il   servizio.   E'  fatto  divieto  al  conducente  assegnatario  di
parcheggiare il veicolo in luogo diverso da quello prestabilito senza
autorizzazione scritta da parte del consegnatario del medesimo.
    3.  Di  eventuali  danni  che dovessero verificarsi al veicolo in
conseguenza  della mancata osservanza di quanto previsto nel comma 2,
risponde personalmente il conducente assegnatario.