Art. 9.
                             Riparazioni
    1.  Le  riparazioni  che non possono essere eseguite direttamente
dal   conducente   assegnatario   con   i   mezzi   disponibili,  ne'
dall'autorimessa provinciale, sono affidate alle officine private. Le
riparazioni urgenti, rese necessarie per la prosecuzione del viaggio,
possono  essere  eseguite  da  un'officina  situata lungo il percorso
scelta  in  base  alle valutazioni del conducente assegnatario e alle
indicazioni del funzionario trasportato.