Art. 3. 1. L'art. 5 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 ottobre 1996, n. 36, e' cosi' sostituito: «5 (Utilizzazione degli uffici dei comuni). 1. La provincia utilizza gli uffici dei comuni, ad eccezione di quelli aventi sede distaccata dell'ufficio provinciale del lavoro, per l'accettazione delle notifiche relative all'inizio e alla cessazione dei rapporti di lavoro, nonche' per l'attestazione della trasformazione del rapporto di lavoro da pieno a tempo parziale.» Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo ee di farlo osservare. Bolzano, 29 giugno 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2001 Registro n. 1, foglio n. 25