Art. 3.
    1.  L'art.  5 del decreto del presidente della giunta provinciale
9 ottobre 1996, n. 36, e' cosi' sostituito:
    «5 (Utilizzazione degli uffici dei comuni).
    1.  La  provincia utilizza gli uffici dei comuni, ad eccezione di
quelli  aventi  sede  distaccata dell'ufficio provinciale del lavoro,
per   l'accettazione  delle  notifiche  relative  all'inizio  e  alla
cessazione  dei  rapporti di lavoro, nonche' per l'attestazione della
trasformazione del rapporto di lavoro da pieno a tempo parziale.»
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo ee di
farlo osservare.
      Bolzano, 29 giugno 2001
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2001
Registro n. 1, foglio n. 25