Art. 2.
     Sostituzione dell'Art. 17 della legge regionale n. 57/1993
    1.  L'Art.  17 della legge regionale n. 57/1993 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  17  (Conferenza  di  servizi). - 1.  Qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti
in   un  procedimento  amministrativo  o  in  procedimenti  tra  loro
connessi,  ovvero  qualora  in  un  procedimento si debbano acquisire
intese,  concerti,  nulla osta o assensi comunque denominati di altre
pubbliche  amministrazioni o di altre strutture o organi regionali e,
comunque,   in   tutti   gli  altri  casi  previsti  da  disposizioni
legislative e regolamentari, il responsabile del procedimento propone
l'indizione   o,   avendone  la  competenza,  indice  di  regola  una
conferenza di servizi.
    2.  La conferenza di servizi e' sempre indetta qualora le intese,
i  concerti,  i  nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati
siano   stati   formalmente   richiesti  alle  altre  amministrazioni
pubbliche  competenti  e  non  siano  pervenute  al  responsabile del
procedimento  entro  quindici  giorni  dalla ricezione da parte delle
stesse amministrazioni della relativa richiesta.
    3.  L'indizione  della  conferenza  di servizi spetta al soggetto
competente  all'adozione  del provvedimento finale secondo il riparto
delle  specifiche  competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti
di organizzazione.
    4.   La  conferenza  di  servizi  indetta  tra  l'amministrazione
regionale  e  le altre amministrazioni e' disciplinata dagli articoli
14,  14-bis,  14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e successive
modifiche,  nonche'  dai  regolamenti  di  organizzazione di cui agli
articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6.
    5.   La   conferenza   di   servizi   interna  tra  le  strutture
organizzative  dell'amministrazione  regionale  e'  disciplinata  dai
regolamenti  di  organizzazione  di  cui  agli articoli 30 e 39 della
legge regionale n. 6/2002.».