Art. 2. Sostituzione dell'Art. 17 della legge regionale n. 57/1993 1. L'Art. 17 della legge regionale n. 57/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Conferenza di servizi). - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo o in procedimenti tra loro connessi, ovvero qualora in un procedimento si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre pubbliche amministrazioni o di altre strutture o organi regionali e, comunque, in tutti gli altri casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari, il responsabile del procedimento propone l'indizione o, avendone la competenza, indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi e' sempre indetta qualora le intese, i concerti, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati siano stati formalmente richiesti alle altre amministrazioni pubbliche competenti e non siano pervenute al responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione da parte delle stesse amministrazioni della relativa richiesta. 3. L'indizione della conferenza di servizi spetta al soggetto competente all'adozione del provvedimento finale secondo il riparto delle specifiche competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti di organizzazione. 4. La conferenza di servizi indetta tra l'amministrazione regionale e le altre amministrazioni e' disciplinata dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonche' dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6. 5. La conferenza di servizi interna tra le strutture organizzative dell'amministrazione regionale e' disciplinata dai regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002.».