Art. 5. Sostituzione dell'Art. 39 della legge regionale n. 57/1993 1. L'Art. 39 della legge regionale n. 57/1993 e' sostituito dal seguente: «Art. 39 (Regolamenti). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002, la giunta regionale, con uno o piu' regolamenti, disciplina i singoli tipi di procedimento, amministrativo indicando, tra l'altro, per ognuno: a) le procedure da rispettare all'interno dell'amministrazione regionale; b) i termini relativi alle varie fasi procedurali; c) le forme per la comunicazione, la notificazione e la pubblicazione; d) le categorie dei documenti per i quali esistono esigenze di riservatezza, ai fini sia della partecipazione al procedimento sia dell'accesso ai documenti; e) i casi ed i limiti per la conclusione degli accordi con gli interessati alla partecipazione al procedimento; f) i casi in cui e' consentito l'inizio dell'esercizio di un'attivita' privata; g) le modalita' per l'inserimento dei dati nel sistema informativo e per l'accesso diretto dei cittadini; h) le regole per la trattazione delle singole pratiche; i) le specifiche disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore che devono intendersi abrogate a norma dell'Art. 41 della presente legge; l) ogni altra indicazione prevista nel regolamento di organizzazione. 2. Entro la medesima data di cui al comma 1, e' istituita la banca dati dei procedimenti amministrativi regionali tenuta presso la struttura competente in materia di organizzazione.».