Art. 5.
     Sostituzione dell'Art. 39 della legge regionale n. 57/1993
    1.  L'Art.  39 della legge regionale n. 57/1993 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  39 (Regolamenti). - 1. Entro un anno dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e
39  della  legge  regionale n. 6/2002, la giunta regionale, con uno o
piu'   regolamenti,   disciplina  i  singoli  tipi  di  procedimento,
amministrativo indicando, tra l'altro, per ognuno:
      a) le  procedure da rispettare all'interno dell'amministrazione
regionale;
      b) i termini relativi alle varie fasi procedurali;
      c) le  forme  per  la  comunicazione,  la  notificazione  e  la
pubblicazione;
      d) le  categorie dei documenti per i quali esistono esigenze di
riservatezza,  ai  fini  sia della partecipazione al procedimento sia
dell'accesso ai documenti;
      e) i  casi ed i limiti per la conclusione degli accordi con gli
interessati alla partecipazione al procedimento;
      f) i  casi  in  cui  e'  consentito  l'inizio dell'esercizio di
un'attivita' privata;
      g) le   modalita'   per  l'inserimento  dei  dati  nel  sistema
informativo e per l'accesso diretto dei cittadini;
      h) le regole per la trattazione delle singole pratiche;
      i) le  specifiche  disposizioni contenute nelle leggi regionali
di  settore che devono intendersi abrogate a norma dell'Art. 41 della
presente legge;
      l) ogni   altra   indicazione   prevista   nel  regolamento  di
organizzazione.
    2.  Entro  la  medesima  data  di cui al comma 1, e' istituita la
banca dati dei procedimenti amministrativi regionali tenuta presso la
struttura competente in materia di organizzazione.».