Art. 9.
                             Abrogazioni
    1.   Dalla   data   di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  di
organizzazione  di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n.
6/2002  sono abrogati gli articoli: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
27,  28,  29,  30,  31,  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, e 40 della legge
regionale n. 57/1993.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 22 luglio 2002
                               STORACE