Art. 9. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui agli articoli 30 e 39 della legge regionale n. 6/2002 sono abrogati gli articoli: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, e 40 della legge regionale n. 57/1993. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 22 luglio 2002 STORACE