Art. 2. Toponomastica 1. Ai fini della presente legge la toponomastica comprende: a) i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate; b) ogni denominazione relativa a luoghi, contesti naturali ed emergenze monumentali; c) ogni denominazione relativa alle aree di circolazione, come definite dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.