Art. 2.
                            Toponomastica
    1. Ai fini della presente legge la toponomastica comprende:
      a) i nomi dei centri abitati e delle aree urbanizzate;
      b) ogni  denominazione  relativa a luoghi, contesti naturali ed
emergenze monumentali;
      c) ogni  denominazione relativa alle aree di circolazione, come
definite  dall'art.  41  del  decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223.