Art. 6. Commissione regionale per la toponomastica 1. E' istituita, presso l'assessorato competente in materia di cultura, la commissione regionale per la toponomastica, quale organo di consulenza e assistenza tecnico-scientifica e sede di cooperazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. La commissione esercita i seguenti compiti: a) definisce i criteri metodologici e scientifici per l'attivita' di studio e di ricerca finalizzata alla realizzazione dell'archivio della toponomastica laziale previsto dall'art. 3, comma 1, lettera c); b) presenta alla giunta regionale proposte per l'adozione degli indirizzi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera b) e per la promozione e l'attuazione delle attivita' ai sensi del medesimo art. 3; c) esprime pareri sulla graduatoria di concessione dei contributi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e su eventuali questioni, ad essa sottoposte, inerenti la toponomastica; d) esprime pareri non vincolanti sulla denominazione dei comuni e delle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 30/1996, nel rispetto dei seguenti criteri: 1) in caso di fusione di due o piu' comuni contigui ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo storico il piu' possibile identificativo delle entita' amministrative preesistenti; 2) in caso di costituzione in comune autonomo di parti del territorio di uno o piu' comuni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 30/1996, attribuzione al nuovo comune di un toponimo il piu' possibile identificativo della zona interessata; e) esprime, su richiesta dei comuni, pareri non vincolanti in merito alla denominazione delle borgate e delle frazioni di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. La commissione e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni. 3. La commissione e' composta da: a) un docente universitario esperto in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali, con funzioni di presidente; b) due esperti in problematiche linguistiche, toponomastiche o storico-culturali; c) un dirigente regionale competente in materia di cultura; d) un dirigente regionale competente in materia di urbanistica; e) un dirigente regionale competente in materia di affari istituzionali ed enti locali; f) un rappresentante dell'unione regionale province del Lazio (URPL); g) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI); h) un rappresentante dell'unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) delegazione Lazio; i) un rappresentante della legautonomie Lazio; l) un rappresentante della societa' romana di storia patria; m) un rappresentante della soprintendenza regionale ai beni culturali del Lazio; n) un rappresentante della sovrintendenza ai beni culturali del comune di Roma. 4. Il rappresentante di cui al comma 3 lettera m) e' designato ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 5. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale e' corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.