Art. 6.
             Commissione regionale per la toponomastica
    1.  E'  istituita,  presso l'assessorato competente in materia di
cultura,  la commissione regionale per la toponomastica, quale organo
di consulenza e assistenza tecnico-scientifica e sede di cooperazione
tra   le   amministrazioni   statali,   regionali  e  locali  per  il
raggiungimento delle finalita' della presente legge.
    La commissione esercita i seguenti compiti:
      a) definisce   i   criteri   metodologici   e  scientifici  per
l'attivita'  di  studio  e  di ricerca finalizzata alla realizzazione
dell'archivio della toponomastica laziale previsto dall'art. 3, comma
1, lettera c);
      b) presenta alla giunta regionale proposte per l'adozione degli
indirizzi  previsti  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  e  per la
promozione  e l'attuazione delle attivita' ai sensi del medesimo art.
3;
      c) esprime   pareri   sulla   graduatoria  di  concessione  dei
contributi  di  cui  all'art.  5,  comma 1, lettera b) e su eventuali
questioni, ad essa sottoposte, inerenti la toponomastica;
      d) esprime pareri non vincolanti sulla denominazione dei comuni
e delle circoscrizioni, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.
30/1996, nel rispetto dei seguenti criteri:
        1)  in caso di fusione di due o piu' comuni contigui ai sensi
dell'art.  3,  comma  1, lettera a) della legge regionale n. 30/1996,
attribuzione al nuovo comune di un toponimo storico il piu' possibile
identificativo delle entita' amministrative preesistenti;
        2)  in  caso  di costituzione in comune autonomo di parti del
territorio  di  uno  o  piu'  comuni  ai  sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera  b)  della  legge regionale n. 30/1996, attribuzione al nuovo
comune  di  un  toponimo  il piu' possibile identificativo della zona
interessata;
      e) esprime,  su  richiesta dei comuni, pareri non vincolanti in
merito  alla  denominazione  delle  borgate  e  delle frazioni di cui
all'Art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    2.  La  commissione  e' nominata con decreto del presidente della
giunta regionale e dura in carica cinque anni.
    3. La commissione e' composta da:
      a) un    docente   universitario   esperto   in   problematiche
linguistiche,  toponomastiche  o  storico-culturali,  con funzioni di
presidente;
      b) due  esperti in problematiche linguistiche, toponomastiche o
storico-culturali;
      c) un dirigente regionale competente in materia di cultura;
      d) un dirigente regionale competente in materia di urbanistica;
      e) un  dirigente  regionale  competente  in  materia  di affari
istituzionali ed enti locali;
      f) un  rappresentante  dell'unione regionale province del Lazio
(URPL);
      g) un   rappresentante   dell'associazione   nazionale   comuni
d'Italia (ANCI);
      h) un  rappresentante  dell'unione  nazionale  comuni comunita'
enti montani (UNCEM) delegazione Lazio;
      i) un rappresentante della legautonomie Lazio;
      l) un rappresentante della societa' romana di storia patria;
      m) un  rappresentante  della  soprintendenza  regionale ai beni
culturali del Lazio;
      n) un rappresentante della sovrintendenza ai beni culturali del
comune di Roma.
    4. Il rappresentante di cui al comma 3 lettera m) e' designato ai
sensi  dell'art.  107  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
    5.  Ai  componenti  della commissione esterni all'amministrazione
regionale  e'  corrisposto  il  trattamento  economico determinato ai
sensi della normativa regionale vigente.