Art. 10. Disposizioni particolari 1. Per il comune di Roma ciascuna A.S.L. adotta i provvedimenti di propria competenza previsti dalla presente legge previa intesa con le altre A.S.L. interessate. 2. Per specifici ambiti comunali l'orario settimanale di apertura al pubblico, le ferie delle farmacie urbane e la mezza giornata di riposo settimanale di cui all'Art. 7, comma 2, possono essere modificati, con deliberazione della A.S.L. territorialmente competente, d'intesa con il sindaco del comune interessato, dell'ordine provinciale dei farmacisti e delle organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente rappresentative.