Art. 10.
                      Disposizioni particolari
    1.  Per  il comune di Roma ciascuna A.S.L. adotta i provvedimenti
di propria competenza previsti dalla presente legge previa intesa con
le altre A.S.L. interessate.
    2. Per specifici ambiti comunali l'orario settimanale di apertura
al  pubblico,  le  ferie delle farmacie urbane e la mezza giornata di
riposo  settimanale  di  cui  all'Art.  7,  comma  2,  possono essere
modificati,   con   deliberazione   della   A.S.L.   territorialmente
competente,   d'intesa   con   il  sindaco  del  comune  interessato,
dell'ordine   provinciale   dei  farmacisti  e  delle  organizzazioni
sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private maggiormente
rappresentative.