Art. 11. S a n z i o n i 1. La violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 2.582,28. 2. In caso di reiterazione delle violazioni puo' essere disposta, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 1, la chiusura della farmacia per un periodo non inferiore tre giorni e non superiore a dieci giorni. 3. Le sanzioni sono irrogate dai sindaci dei comuni nel cui territorio si trova la farmacia, su proposta della A.S.L. territorialmente competente, secondo le modalita' di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.