Art. 11.
                           S a n z i o n i
    1.  La  violazione  delle  disposizioni  contenute nella presente
legge  e'  punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da un minimo di Euro 1.032,91 ad un massimo di Euro 2.582,28.
    2. In caso di reiterazione delle violazioni puo' essere disposta,
in  aggiunta  alla  sanzione  di  cui  al  comma 1, la chiusura della
farmacia  per  un  periodo non inferiore tre giorni e non superiore a
dieci giorni.
    3.  Le  sanzioni  sono  irrogate  dai  sindaci dei comuni nel cui
territorio   si   trova   la   farmacia,  su  proposta  della  A.S.L.
territorialmente  competente,  secondo le modalita' di cui alla legge
regionale 5 luglio 1994, n. 30.