(Pubblicata nel supl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione
                   Lazio n. 22 del 10 agosto 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento dell'Art. 7-bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n.
                      6 e successive modifiche
    Dopo  l'Art.  7  della  legge  regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e
successive modifiche, e' inserito il seguente:
    «Art.  7-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e
privato).  -  1.  I  dirigenti  regionali  possono, a domanda, essere
collocati   in  aspettativa  senza  assegni  per  lo  svolgimento  di
attivita'  presso  soggetti  e  organismi,  pubblici e privati, anche
operanti  in  sede  internazionale,  i  quali  provvedono al relativo
trattamento  previdenziale,  Resta  ferma  la  disciplina  vigente in
materia  di  collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo
di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E'
sempre  ammessa  la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso
una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli
anni   di   contribuzione.  Quando  l'incarico  e'  espletato  presso
organismi  operanti  in  sede  internazionale,  la ricongiunzione dei
periodi   contributivi   e   a  carico  dell'interessato,  salvo  che
l'ordinamento   dell'amministrazione  di  destinazione  non  disponga
altrimenti.
    2.  I  dirigenti  di  cui all'Art. 15, comma 7, sono collocati, a
domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi
incarichi  di  cui  al  comma 1 del presente articolo, salvo motivato
diniego dell'amministrazione regionale.
    3.  Nel  caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi
dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di  collocamento  in
aspettativa  di  cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni e non
e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
    4.  L'aspettativa  per  lo  svolgimento  di attivita' o incarichi
presso  soggetti  privati  o pubblici da parte dei dirigenti non puo'
comunque essere disposta se:
      a) il  dirigente,  nei  due anni precedenti, e' stato addetto a
funzioni  di vigilanza, di controllo, ovvero, nel medesimo periodo di
tempo,  ha  stipulato  contratti  o  formulato  pareri  o  avvisi  su
contratti  o  concesso  autorizzazioni  a favore di soggetti presso i
quali  intende  svolgere  l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende
svolgere  sia  presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso
in  cui  le  predette  attivita'  istituzionali  abbiano  interessato
imprese   che,   anche  indirettamente,  la  controllano  o  ne  sono
controllate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile;
      b) il  dirigente  intende  svolgere  attivita'  in  organismi e
imprese  private  che,  per  la  loro  natura o la loro attivita', in
relazione  alle  funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare
nocumento   all'immagine  dell'amministrazione  o  comprometterne  il
normale funzionamento o l'imparzialita'.
    5.  Il  dirigente  non  puo',  nei successivi due anni, ricoprire
incarichi  che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla
lettera a) del comma 4.
    6.  Sulla  base  di  appositi  protocolli  d'intesa tra le parti,
l'amministrazione  regionale  puo'  disporre, per singoli progetti di
interesse   specifico   dell'amministrazione  stessa,  l'assegnazione
temporanea   di   personale  presso  imprese  private.  I  protocolli
disciplinano  le  funzioni, le modalita' di inserimento e l'eventuale
attribuzione  di  un  compenso  aggiuntivo.  da  porre a carico delle
aziende destinatarie.
    7.  Per  le  modalita'  e  le  procedure  attuative  del presente
articolo si fa riferimento al regolamento adottato ai sensi dell'Art.
17,  comma  1,  della  legge  23 agosto  1988.  a. 400, in attuazione
dell'Art. 23-bis del decreto legislativo.».