(Pubblicata nel supl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'Art. 7-bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche Dopo l'Art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni in materia di mobilita' tra pubblico e privato). - 1. I dirigenti regionali possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale, Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I dirigenti di cui all'Art. 15, comma 7, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione regionale. 3. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non puo' superare i cinque anni e non e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. L'aspettativa per lo svolgimento di attivita' o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti non puo' comunque essere disposta se: a) il dirigente, nei due anni precedenti, e' stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attivita'. Ove l'attivita' che si intende svolgere sia presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attivita' istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'Art. 2359 del codice civile; b) il dirigente intende svolgere attivita' in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attivita', in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialita'. 5. Il dirigente non puo', nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4. 6. Sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, l'amministrazione regionale puo' disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione stessa, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalita' di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. da porre a carico delle aziende destinatarie. 7. Per le modalita' e le procedure attuative del presente articolo si fa riferimento al regolamento adottato ai sensi dell'Art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988. a. 400, in attuazione dell'Art. 23-bis del decreto legislativo.».