Art. 10.
        Modifiche all'Art. 35 della legge regionale n. 6/2002
    1.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 35 della legge regionale n. 6/2002
e' inserito il seguente:
    «3-bis.  I  dirigenti  possono  delegare  l'emanazione di atti di
propria competenza con le modalita' ed ai sensi dell'Art. 19 ».