Art. 10. Modifiche all'Art. 35 della legge regionale n. 6/2002 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 35 della legge regionale n. 6/2002 e' inserito il seguente: «3-bis. I dirigenti possono delegare l'emanazione di atti di propria competenza con le modalita' ed ai sensi dell'Art. 19 ».