Art. 11. Modifiche all'Art. 38 della legge regionale n. 6/2002 1. All'Art. 38 della legge regionale n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: «regolamento di organizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di organizzazione ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste al comma 6.»; b) al comma 4, le parole: «tenendo conto della natura dei programmi da realizzare, nonche¨ del principio della rotazione degli incarichi» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati. nonche' dei programmi da realizzare»; c) al comma 6, le parole: «entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia», sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia»; d) Il comma 11 dell'Art. 38 della legge regionale n. 6/2002 e' sostituito dal seguente: « 11. Agli incarichi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 24».