Art. 11.
        Modifiche all'Art. 38 della legge regionale n. 6/2002
    1.  All'Art. 38 della legge regionale n. 6/2002 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma 3, le parole: «regolamento di organizzazione» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento di organizzazione ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste al comma 6.»;
      b) al  comma  4,  le  parole:  «tenendo  conto della natura dei
programmi  da realizzare, nonche¨ del principio della rotazione degli
incarichi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tenendo  conto della
natura  e  delle  caratteristiche degli obiettivi prefissati. nonche'
dei programmi da realizzare»;
      c) al comma 6, le parole: «entro il limite del cinque per cento
dei  dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque
per   cento   di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia»,  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il limite del dieci per cento della
dotazione  organica  dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del
ruolo  e  dell'otto  per  cento  della  dotazione  organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia»;
      d) Il  comma 11 dell'Art. 38 della legge regionale n. 6/2002 e'
sostituito  dal  seguente:  «  11.  Agli incarichi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 24».