Art. 13.
        Modifiche all'Art. 42 della legge regionale n. 6/2002
    1.  Il  comma  1 dell'Art. 42 della legge regionale n. 6/2002, e'
sostituito dal seguente:
      «1.  Agli  incarichi  dirigenziali  conferiti  nel  corso della
presente  legislatura  non  si  applica il limite riferito alla prima
fascia  del  ruolo previsto dall'Art. 20, commi 5 e 7. Parimenti agli
incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura
non  si  applica  il  limite  riferito  alla  prima  fascia del ruolo
previsto dall'Art. 38, comma 6.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 30 luglio 2002
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