Art. 13. Modifiche all'Art. 42 della legge regionale n. 6/2002 1. Il comma 1 dell'Art. 42 della legge regionale n. 6/2002, e' sostituito dal seguente: «1. Agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall'Art. 20, commi 5 e 7. Parimenti agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall'Art. 38, comma 6.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 30 luglio 2002 STORACE