Art. 2.
        Modifiche all'Art. 12 della legge regionale n. 6/2002
    1.  Il  comma  2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 6/2002, e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Gli uffici di diretta collaborazione con il presidente della
giunta e con la giunta regionale sono organizzati nella struttura del
segretariato  generale  con esclusione dell' ufficio di gabinetto del
presidente della giunta.».