Art. 2. Modifiche all'Art. 12 della legge regionale n. 6/2002 1. Il comma 2 dell'Art. 12 della legge regionale n. 6/2002, e' sostituito dal seguente: «2. Gli uffici di diretta collaborazione con il presidente della giunta e con la giunta regionale sono organizzati nella struttura del segretariato generale con esclusione dell' ufficio di gabinetto del presidente della giunta.».