Art. 4. Modifiche all'Art. 18 della legge regionale n. 6/2002 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 18 della legge regionale n. 6/2002 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nel caso in cui la giunta, in attuazione dell'art. 11, comma 8, individui con regolamento di organizzazione proprie strutture organizzative con unicita' di direzione a livello provinciale per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai dirigenti responsabili delle suddette strutture possono essere attribuite anche funzioni di rappresentanza della Regione sul territorio provinciale. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza della Regione i dirigenti curano, in particolare: a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Regione ed enti locali presenti sul territorio provinciale, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale, il miglioramento della qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere piu' agevole il rapporto con le istituzioni locali; b) la verifica dell'interscambio di dati ed informazioni rilevanti sull'attivita' regionale e degli enti locali di cui all'Art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni regionali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le amministrazioni locali; d) la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall'istituto nazionale di statistica e dalle strutture regionali competenti in materia; e) ogni altra attivita' di rapporto, collaborazione, assistenza e consulenza agli enti locali prevista dalle leggi regionali od attribuita agli organi di governo.».