Art. 4.
        Modifiche all'Art. 18 della legge regionale n. 6/2002
    1.  Dopo  il comma 4 dell'Art. 18 della legge regionale n. 6/2002
e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  Nel  caso  in cui la giunta, in attuazione dell'art. 11,
comma   8,   individui  con  regolamento  di  organizzazione  proprie
strutture   organizzative   con   unicita'  di  direzione  a  livello
provinciale  per  i  rapporti  con  il  sistema  delle  autonomie, ai
dirigenti   responsabili  delle  suddette  strutture  possono  essere
attribuite   anche  funzioni  di  rappresentanza  della  Regione  sul
territorio    provinciale.    Nell'esercizio    delle   funzioni   di
rappresentanza della Regione i dirigenti curano, in particolare:
      a) le attivita' dirette ad assicurare il rispetto del principio
di  leale  collaborazione  tra  Regione  ed  enti locali presenti sul
territorio   provinciale,   al   fine  di  garantire  la  rispondenza
dell'azione  amministrativa  all'interesse generale, il miglioramento
della  qualita' dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere
piu' agevole il rapporto con le istituzioni locali;
      b) la   verifica  dell'interscambio  di  dati  ed  informazioni
rilevanti  sull'attivita'  regionale  e  degli  enti  locali  di  cui
all'Art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
      c) la  raccolta  delle  notizie  utili  allo  svolgimento delle
funzioni   regionali,   costituendo   il  tramite  per  la  reciproca
informazione nei rapporti con le amministrazioni locali;
      d) la  raccolta  e lo scambio dei dati di rilevanza statistica,
da  effettuarsi  secondo  gli  standard  e  le  metodologie  definiti
dall'istituto  nazionale  di  statistica  e dalle strutture regionali
competenti in materia;
      e) ogni altra attivita' di rapporto, collaborazione, assistenza
e  consulenza  agli  enti  locali  prevista  dalle leggi regionali od
attribuita agli organi di governo.».