Art. 5.
        Modifiche all'Art. 19 della legge regionale n. 6/2002
    1.  All'Art. 19 della legge regionale n. 6/2002 sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
«(Delega di attribuzioni dei dirigenti)».
      b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
    «7-bis.  I  dirigenti,  per  specifiche  e  comprovate ragioni di
servizio,  possono  delegare per un periodo di tempo determinato, con
atto  scritto  e  motivato,  alcune  delle  competenze  definite  dal
regolamento   di'   organizzazione  a  dipendenti  che  ricoprono  le
posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito delle strutture ad essi
affidate.  Non  si  applica  in  ogni  caso  l'Art.  2103  del codice
civile.».