Art. 5. Modifiche all'Art. 19 della legge regionale n. 6/2002 1. All'Art. 19 della legge regionale n. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «(Delega di attribuzioni dei dirigenti)». b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze definite dal regolamento di' organizzazione a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito delle strutture ad essi affidate. Non si applica in ogni caso l'Art. 2103 del codice civile.».