Art. 6.
        Modifiche all'Art. 20 della legge regionale n. 6/2002
    1. All'Art. 20 della legge regionale n. 6/2002, sono apportate le
seguenti modifiche:
      a) al  comma  4,  le  parole: «tenendo conto della natura e dei
programmi  da realizzare, nonche' del principio della rotazione degli
incarichi,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «tenendo conto della
natura  e  delle  caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonche'
dei programmi da realizzare.»
      b) al  comma  5,  le  parole:  «medesimo ruolo» sono sostituite
dalle  seguenti:  «medesimo  ruolo  ovvero,  con  contratto  a  tempo
determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche  qualita'
professionali richieste al comma 7.»;
      c) al comma 7, le parole: «entro il limite del cinque per cento
dei  dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque
per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia» sono sostituite
dalle  seguenti: «entro il limite del dieci per cento della dotazione
organica  dei  dirigenti  appartenenti  alla prima fascia del ruolo e
dell'otto  per  cento della dotazione organica di quelli appartenenti
alla seconda fascia».