Art. 6. Modifiche all'Art. 20 della legge regionale n. 6/2002 1. All'Art. 20 della legge regionale n. 6/2002, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole: «tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, nonche' del principio della rotazione degli incarichi,» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati, nonche' dei programmi da realizzare.» b) al comma 5, le parole: «medesimo ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo ruolo ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste al comma 7.»; c) al comma 7, le parole: «entro il limite del cinque per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e del cinque per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo e dell'otto per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia».