Art. 7. Modifiche all'Art. 24 della legge regionale n. 6/2002 1. Il comma 5 dell'Art. 24 della legge regionale n. 6/2002 e' sostituito dal seguente: «5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'Art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo».