Art. 7.
        Modifiche all'Art. 24 della legge regionale n. 6/2002
    1.  Il  comma  5  dell'Art. 24 della legge regionale n. 6/2002 e'
sostituito dal seguente:
    «5.   Il   mancato   raggiungimento   degli   obiettivi,   ovvero
l'inosservanza  delle direttive imputabili al dirigente, valutati con
i  sistemi e le garanzie di cui all'Art. 5 del decreto legislativo n.
286/1999,  comportano,  ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'
disciplinare   secondo   la   disciplina   contenuta   nel  contratto
collettivo,   l'impossibilita'   di  rinnovo  dello  stesso  incarico
dirigenziale.  In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione
puo',   inoltre,   revocare  l'incarico  collocando  il  dirigente  a
disposizione  del  ruolo,  ovvero  recedere  dal  rapporto  di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo».