Art. 8.
        Modifiche all'Art. 33 della legge regionale n. 6/2002
    1.  Al  comma  1  dell'Art. 33 della legge regionale n. 6/2002 in
fine e' aggiunto il seguente periodo:
    «Il  regolamento di organizzazione puo' prevedere altre strutture
a  responsabilita'  dingenziale  individuate come articolazione delle
strutture organizzative di base particolarmente complesse.».