Art. 8. Modifiche all'Art. 33 della legge regionale n. 6/2002 1. Al comma 1 dell'Art. 33 della legge regionale n. 6/2002 in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Il regolamento di organizzazione puo' prevedere altre strutture a responsabilita' dingenziale individuate come articolazione delle strutture organizzative di base particolarmente complesse.».