Art. 10.
    Comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini
    1.  Al  fine  di  garantire la partecipazione e la collaborazione
degli  utenti  dei  servizi  di  edilizia  residenziale pubblica alle
attivita'  attinenti  alla funzionalita' ed alla qualita' dei servizi
stessi,   e'   costituito,   con   provvedimento   del  consiglio  di
amministrazione,  il  comitato  delle  organizzazioni rappresentative
degli  inquilini,  che  dura in carica quanto il consiglio stesso. Il
comitato e' composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
degli inquilini maggiormente rappresentative a livello regionale.
    2.  Il numero dei componenti del comitato e le relative modalita'
di  designazione  sono  stabiliti  nello  statuto di cui all'Art. 12,
comma 1; i limiti e le forme di partecipazione, di consultazione e di
collaborazione  del  comitato stesso sono determinati nella carta dei
servizi di cui all'Art. 12, comma 3, lettera b).