Art. 10. Comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini 1. Al fine di garantire la partecipazione e la collaborazione degli utenti dei servizi di edilizia residenziale pubblica alle attivita' attinenti alla funzionalita' ed alla qualita' dei servizi stessi, e' costituito, con provvedimento del consiglio di amministrazione, il comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini, che dura in carica quanto il consiglio stesso. Il comitato e' composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Il numero dei componenti del comitato e le relative modalita' di designazione sono stabiliti nello statuto di cui all'Art. 12, comma 1; i limiti e le forme di partecipazione, di consultazione e di collaborazione del comitato stesso sono determinati nella carta dei servizi di cui all'Art. 12, comma 3, lettera b).