Art. 11. Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione ed e' scelto tra i dirigenti dell'azienda stessa o di altri enti pubblici o privati, di eta' non superiore ai sessantacinque anni, che abbiano svolto attivita' dirigenziale e che siano in possesso del diploma di laurea. 2. L'incarico di direttore generale e' conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico di direttore generale e' disciplinato con contratto individuale che stabilisce, tra l'altro, il trattamento economico, con riferimento a quello previsto dall'art. 16, comma 2. Per i dipendenti di altri enti, il contratto disciplina, altresi', il rapporto di lavoro. 3. ll direttore generale e' responsabile dell'attivita' gestionale dell'azienda e, in particolare, esercita le seguenti funzioni a) programma, dirige e coordina le attivita' delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi dell'azienda assegnati dal consiglio di amministrazione ed assicurare l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione stesso; b) formula proposte al consiglio di amministrazione in relazione all'elaborazione di programmi ed altri atti di competenza del consiglio di amministrazione stesso ed, in particolare, del programma annuale di attivita' e della relazione annuale sull'attivita' svolta di cui all'Art. 13; c) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione tecnico-amministrativa, e provvede, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di cui all'Art. 12, comma 3, lettera a), numero 1): 1) all'organizzazione delle strutture; 2) al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze; 3) al controllo ed alla verifica dell'attivita' dei dirigenti ed all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; e) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere; f) adotta ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti ai sensi della lettera d), numero 2).