Art. 11.
                         Direttore generale
    1.   Il   direttore   generale   e'  nominato  dal  consiglio  di
amministrazione ed e' scelto tra i dirigenti dell'azienda stessa o di
altri   enti   pubblici   o   privati,   di  eta'  non  superiore  ai
sessantacinque  anni, che abbiano svolto attivita' dirigenziale e che
siano in possesso del diploma di laurea.
    2.   L'incarico  di  direttore  generale  e'  conferito  a  tempo
determinato,  per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile
una sola volta, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo
consiglio  di  amministrazione.  L'incarico  di direttore generale e'
disciplinato  con  contratto individuale che stabilisce, tra l'altro,
il trattamento economico, con riferimento a quello previsto dall'art.
16, comma 2. Per i dipendenti di altri enti, il contratto disciplina,
altresi', il rapporto di lavoro.
    3.   ll   direttore   generale   e'  responsabile  dell'attivita'
gestionale  dell'azienda  e,  in  particolare,  esercita  le seguenti
funzioni
      a) programma,  dirige  e coordina le attivita' delle strutture,
al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  dell'azienda  assegnati dal
consiglio   di   amministrazione  ed  assicurare  l'attuazione  delle
direttive  e  dei  provvedimenti  del  consiglio  di  amministrazione
stesso;
      b) formula   proposte   al   consiglio  di  amministrazione  in
relazione  all'elaborazione  di programmi ed altri atti di competenza
del  consiglio  di  amministrazione  stesso  ed,  in particolare, del
programma   annuale   di   attivita'   e   della   relazione  annuale
sull'attivita' svolta di cui all'Art. 13;
      c) partecipa,  senza diritto di voto, alle sedute del consiglio
di amministrazione;
      d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e
patrimoniali  assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando
l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione  tecnico-amministrativa,  e
provvede,  nel  rispetto  di  quanto  previsto nel regolamento di cui
all'Art. 12, comma 3, lettera a), numero 1):
      1) all'organizzazione delle strutture;
      2)   al   conferimento   degli  incarichi  di  direzione  delle
strutture, definendo funzioni e competenze;
      3)  al  controllo ed alla verifica dell'attivita' dei dirigenti
ed  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  in caso di inerzia degli
stessi;
      e)  promuove  e  resiste alle liti ed ha potere di conciliare e
transigere;
      f) adotta  ogni  altro  atto  di  carattere  gestionale che non
rientri  nell'ambito  dell'incarico  conferito  ai dirigenti ai sensi
della lettera d), numero 2).