Art. 12. Statuto, regolamenti e carta dei servizi 1. Lo statuto dell'azienda stabilisce, in particolare. la sede legale dell'ente, le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi, in conformita' con il principio di distinzione tra attivita' di indirizzo e attivita' di gestione, e detta criteri generali relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile, alla pubblicita' degli atti e all'esercizio del diritto di accesso. 2. Lo statuto e' adottato dal consiglio di amministrazione ed e' trasmesso alla giunta regionale, che provvede alla relativa approvazione, anche apportando modifiche ed integrazioni, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine lo statuto si intende approvato. 3. Il consiglio di amministrazione adotta, altresi': a) i regolamenti previsti dallo statuto e, in particolare, quelli concernenti: 1) l'assetto organizzativo dell'azienda, il funzionamento e le attivita' delle singole strutture organizzative nonche' i criteri e le modalita' di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attivita' dei dirigenti, di reclutamento del personale e di ricorso a consulenze professionali esterne o a rapporti di collaborazione a tempo determinato; 2) l'ordinamento finanziario e contabile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14; 3) la pubblicita' degli atti e le modalita' di accesso dei terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'azienda; b) previo parere del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all'Art. 10, la carta dei servizi, finalizzata a garantire una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia della gestione in materia di edilizia residenziale pubblica ed un corretto rapporto tra l'azienda e gli utenti dei servizi mediante la chiara individuazione dei reciproci diritti e doveri; nella carta dei servizi sono stabiliti i limiti e le forme di partecipazione e di collaborazione del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini di cui all'Art. 10.