Art. 12.
              Statuto, regolamenti e carta dei servizi
    1.  Lo  statuto  dell'azienda stabilisce, in particolare. la sede
legale dell'ente, le competenze e le modalita' di funzionamento degli
organi,  in conformita' con il principio di distinzione tra attivita'
di  indirizzo  e  attivita'  di  gestione,  e  detta criteri generali
relativi all'organizzazione, all'ordinamento finanziario e contabile,
alla pubblicita' degli atti e all'esercizio del diritto di accesso.
    2.  Lo statuto e' adottato dal consiglio di amministrazione ed e'
trasmesso   alla   giunta   regionale,  che  provvede  alla  relativa
approvazione, anche apportando modifiche ed integrazioni, nel termine
di  sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto inutilmente tale termine
lo statuto si intende approvato.
    3. Il consiglio di amministrazione adotta, altresi':
      a) i  regolamenti  previsti  dallo  statuto  e, in particolare,
quelli concernenti:
        1)  l'assetto  organizzativo dell'azienda, il funzionamento e
le  attivita' delle singole strutture organizzative nonche' i criteri
e  le  modalita'  di  conferimento  degli  incarichi  delle strutture
stesse,  di  controllo e di verifica dell'attivita' dei dirigenti, di
reclutamento  del  personale  e di ricorso a consulenze professionali
esterne o a rapporti di collaborazione a tempo determinato;
        2)  l'ordinamento finanziario e contabile, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 14;
        3)  la  pubblicita'  degli atti e le modalita' di accesso dei
terzi ai dati ed alle informazioni in possesso dell'azienda;
      b) previo    parere    del    comitato   delle   organizzazioni
rappresentative  degli  inquilini  di  cui  all'Art. 10, la carta dei
servizi, finalizzata a garantire una maggiore trasparenza, efficienza
ed  efficacia  della  gestione  in  materia  di edilizia residenziale
pubblica  ed  un  corretto  rapporto  tra  l'azienda e gli utenti dei
servizi  mediante  la  chiara  individuazione dei reciproci diritti e
doveri; nella carta dei servizi sono stabiliti i limiti e le forme di
partecipazione  e di collaborazione del comitato delle organizzazioni
rappresentative degli inquilini di cui all'Art. 10.