Art. 13.
Programma  annuale  di  attivita'  e relazione annuale sull'attivita'
                               svolta
    1.  Le  aziende  definiscono  le  proprie  attivita'  mediante un
programma  annuale  adottato  dal  consiglio  di  amministrazione, in
coerenza con le linee della programmazione regionale ed in conformita
alle  direttive  della  giunta  regionale.  Il  programma  annuale di
attivita'  indica,  tra  l'altro,  i  mezzi  strumentali e finanziari
necessari  per lo svolgimento delle diverse attivita' ed e' approvato
dal  consiglio  regionale,  unitamente  al  bilancio di previsione ai
sensi dell'Art. 14, comma 3.
    2.  Le  aziende  descrivono le attivita' svolte in attuazione del
programma  di  cui  al  comma  1  ed i risultati conseguiti, anche in
termini  finanziari, in una relazione annuale, adottata dal consiglio
di  amministrazione e presentata alla giunta regionale in allegato al
bilancio  di  esercizio  ai  fini  della verifica di cui all'Art. 15,
comma 2, lettera d).