Art. 13. Programma annuale di attivita' e relazione annuale sull'attivita' svolta 1. Le aziende definiscono le proprie attivita' mediante un programma annuale adottato dal consiglio di amministrazione, in coerenza con le linee della programmazione regionale ed in conformita alle direttive della giunta regionale. Il programma annuale di attivita' indica, tra l'altro, i mezzi strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento delle diverse attivita' ed e' approvato dal consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione ai sensi dell'Art. 14, comma 3. 2. Le aziende descrivono le attivita' svolte in attuazione del programma di cui al comma 1 ed i risultati conseguiti, anche in termini finanziari, in una relazione annuale, adottata dal consiglio di amministrazione e presentata alla giunta regionale in allegato al bilancio di esercizio ai fini della verifica di cui all'Art. 15, comma 2, lettera d).