Art. 14. Gestione economico-finanziaria 1. Le aziende curano la tenuta di' una contabilita' di tipo analitico ed economico informata ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e successive modificazioni, attraverso l'adozione annuale del bilancio di previsione, il quale rappresenta le linee guida per la gestione economica dell'azienda, che deve tendere al pareggio dell'esercizio e del bilancio di esercizio. 2. Al fine della tenuta di una contabilita' di tipo economico, le aziende applicano un adeguato sistema di rilevazione contabile dei risultati economici dell'attivita' gestionale, basato sulla definizione di centri di costo riferiti alle strutture organizzative ed ai centri di responsabilita', tale da consentire il controllo finanziario, di gestione e di qualita' dei servizi. 3. Il consiglio regionale approva i bilanci di cui al comma 1 secondo le disposizioni previste dal titolo VII, capo I della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25.