Art. 14.
                   Gestione economico-finanziaria
    1.  Le  aziende  curano  la  tenuta  di' una contabilita' di tipo
analitico   ed  economico  informata  ai  principi  desumibili  dagli
articoli   2423   e   seguenti   del   codice   civile  e  successive
modificazioni,   attraverso   l'adozione   annuale  del  bilancio  di
previsione,  il  quale  rappresenta  le  linee  guida per la gestione
economica dell'azienda, che deve tendere al pareggio dell'esercizio e
del bilancio di esercizio.
    2. Al fine della tenuta di una contabilita' di tipo economico, le
aziende  applicano  un  adeguato sistema di rilevazione contabile dei
risultati   economici   dell'attivita'   gestionale,   basato   sulla
definizione  di centri di costo riferiti alle strutture organizzative
ed  ai  centri  di  responsabilita',  tale da consentire il controllo
finanziario, di gestione e di qualita' dei servizi.
    3.  Il  consiglio  regionale  approva i bilanci di cui al comma 1
secondo  le  disposizioni previste dal titolo VII, capo I della legge
regionale 20 novembre 2001, n. 25.