Art. 15. Vigilanza e controllo 1. Ai sensi dell'Art. 54 dello statuto della Regione, spettano alla giunta regionale la vigilanza e il controllo sulle aziende. 2. La giunta regionale, in particolare: a) emana direttive per la gestione delle aziende al fine di garantirne la conformita' alle scelte della programmazione regionale; b) emana direttive per la destinazione e la copertura, rispettivamente, di avanzi e disavanzi di esercizio; c) emana direttive per l'assegnazione a riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, sia con patto di futura vendita, sia in proprieta' immediata, definendo in particolare tempi, costi, garanzie e facilitazioni ai sensi della normativa vigente; d) verifica l'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate, l'attivita' complessiva dell'azienda, i risultati conseguiti e puo', a tal fine, acquisire atti e disporre ispezioni; e) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte del consiglio di amministrazione, previo invito a provvedere entro un congruo termine; f) esercita il controllo sugli organi con le seguenti modalita': 1) dispone la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo nella gestione dell'azienda, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'azienda in relazione alle direttive emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, dandone immediata comunicazione al consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di costituzione del nuovo consiglio di amministrazione; 2) dispone la decadenza di uno o piu' componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze.