Art. 17.
     Disposizioni transitorie relative agli organi istituzionali
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge, il direttore generale in carica presso ciascuno IACP
provvede  alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di
tutti i rapporti attivi e passivi.
    2.  L'organo  di  amministrazione  di  ciascuno IACP trasmette la
ricognizione  di cui al comma 1 alla giunta regionale per la relativa
approvazione.   L'organo   di  amministrazione  dello  IACP  di  Roma
trasmette,  altresi',  unitamente  alla ricognizione, una proposta di
ripartizione  del  personale,  dei  beni  patrimoniali  e  di tutti i
rapporti attivi e passivi tra l'azienda del comune di Roma, l'azienda
del  comprensorio  di  Civitavecchia  e  l'azienda della provincia di
Roma, tenendo conto, per la ripartizione dei beni patrimoniali, della
relativa  localizzazione  negli  ambiti territoriali di competenza di
ciascuna azienda.
    3. Dopo l'approvazione della ricognizione di cui al comma 2:
      a) il  Presidente  della  giunta regionale provvede alla nomina
del presidente presso ciascuna azienda ai sensi dell'Art. 6, comma 1,
lettera a);
      b) la giunta regionale provvede:
        1)  alla nomina dei membri del collegio dei revisori ai sensi
dell'Art. 7;
        2)  all'adozione  della  deliberazione  prevista dall'Art. 8,
comma 2;
        3)  all'adozione,  sulla  base  degli atti di cui al comma 2,
della deliberazione di ripartizione e attribuzione del personale, dei
beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi alle aziende
del  comune  di  Roma,  del  comprensorio  di  Civitavecchia  e della
provincia di Roma, con effetto dalla data prevista dal comma 4;
        4)  all'adozione  di  una  deliberazione per la fissazione di
criteri,  per  la  cessione  degli  alloggi  di edilizia residenziale
pubblica   destinati   all'assistenza   abitativa,   in  deroga  alle
disposizioni  contenute nell'Art. 19 della legge regionale n. 12/1999
e  successive  modifiche, ai fini della redazione del piano di cui al
comma 5.
    4.  A  decorrere  dalla  data  di  costituzione  del consiglio di
amministrazione  e  del  collegio dei revisori, cessano dalle proprie
funzioni, rispettivamente, l'organo di amministrazione ed il collegio
sindacale  di  ciascuno  I.ACP.  Dalla stessa data l'azienda subentra
nella titolarita' di tutti i beni e dei rapporti attivi e passivi dei
corrispondenti IACP, secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 2.
    5.  Il  consiglio  di  amministrazione,  entro sei mesi dalla sua
costituzione,  adotta  un  piano  di  risanamento,  di durata massima
quinquennale,    relativo    all'eventuale    disavanzo   finanziario
consolidato  alla  data  del  31 dicembre 2001 e lo invia alla giunta
regionale,   che   lo  approva,  sentita  la  commissione  consiliare
competente, entro i successivi novanta giorni. Il piano stabilisce le
modalita'  di  risanamento  e  di  verifica della relativa attuazione
prevedendo, eventualmente:
      a) la  cessione  di  parte  del  patrimonio  dell'azienda,  non
destinato all'assistenza abitativa;
      b) la  cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
destinati  all'assistenza abitativa, in conformita' ai criteri di cui
al comma 3, lettera b), numero 4);
      c) il  recupero  a  titolo  transattivo delle somme complessive
dovute  all'azienda  da  ciascun assegnatario alla data di entrata in
vigore  della presente legge, al fine di agevolare l'estinzione delle
morosita';
      d) il recupero dei crediti e la definizione dei contenziosi con
enti pubblici e soggetti privati.
    6. ll consiglio di amministrazione provvede, altresi':
      a) all'adozione,  entro centoventi giorni dal suo insediamento,
dello  statuto,  dei  regolamenti  previsti  dall'Art.  12,  comma 3,
lettera a) e della dotazione organica;
      b) alla   costituzione,   entro   sessanta   giorni   dal   suo
insediamento,  del comitato tecnico ai sensi dell'Art. 9, a decorrere
dalla  quale  cessa  dalle  proprie  funzioni  la commissione tecnica
prevista  dall'Art.  9  della legge regionale n. 14/1986 e successive
modifiche;
      c) alla  costituzione,  entro  trenta  giorni dall'approvazione
dello  statuto  da  parte  della giunta regionale, del comitato delle
organizzazioni rappresentative degli inquilini ai sensi dell'Art. 10.