Art. 17. Disposizioni transitorie relative agli organi istituzionali 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale in carica presso ciascuno IACP provvede alla ricognizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi. 2. L'organo di amministrazione di ciascuno IACP trasmette la ricognizione di cui al comma 1 alla giunta regionale per la relativa approvazione. L'organo di amministrazione dello IACP di Roma trasmette, altresi', unitamente alla ricognizione, una proposta di ripartizione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi tra l'azienda del comune di Roma, l'azienda del comprensorio di Civitavecchia e l'azienda della provincia di Roma, tenendo conto, per la ripartizione dei beni patrimoniali, della relativa localizzazione negli ambiti territoriali di competenza di ciascuna azienda. 3. Dopo l'approvazione della ricognizione di cui al comma 2: a) il Presidente della giunta regionale provvede alla nomina del presidente presso ciascuna azienda ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera a); b) la giunta regionale provvede: 1) alla nomina dei membri del collegio dei revisori ai sensi dell'Art. 7; 2) all'adozione della deliberazione prevista dall'Art. 8, comma 2; 3) all'adozione, sulla base degli atti di cui al comma 2, della deliberazione di ripartizione e attribuzione del personale, dei beni patrimoniali e di tutti i rapporti attivi e passivi alle aziende del comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della provincia di Roma, con effetto dalla data prevista dal comma 4; 4) all'adozione di una deliberazione per la fissazione di criteri, per la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, in deroga alle disposizioni contenute nell'Art. 19 della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche, ai fini della redazione del piano di cui al comma 5. 4. A decorrere dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, cessano dalle proprie funzioni, rispettivamente, l'organo di amministrazione ed il collegio sindacale di ciascuno I.ACP. Dalla stessa data l'azienda subentra nella titolarita' di tutti i beni e dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti IACP, secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 2. 5. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua costituzione, adotta un piano di risanamento, di durata massima quinquennale, relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato alla data del 31 dicembre 2001 e lo invia alla giunta regionale, che lo approva, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi novanta giorni. Il piano stabilisce le modalita' di risanamento e di verifica della relativa attuazione prevedendo, eventualmente: a) la cessione di parte del patrimonio dell'azienda, non destinato all'assistenza abitativa; b) la cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, in conformita' ai criteri di cui al comma 3, lettera b), numero 4); c) il recupero a titolo transattivo delle somme complessive dovute all'azienda da ciascun assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare l'estinzione delle morosita'; d) il recupero dei crediti e la definizione dei contenziosi con enti pubblici e soggetti privati. 6. ll consiglio di amministrazione provvede, altresi': a) all'adozione, entro centoventi giorni dal suo insediamento, dello statuto, dei regolamenti previsti dall'Art. 12, comma 3, lettera a) e della dotazione organica; b) alla costituzione, entro sessanta giorni dal suo insediamento, del comitato tecnico ai sensi dell'Art. 9, a decorrere dalla quale cessa dalle proprie funzioni la commissione tecnica prevista dall'Art. 9 della legge regionale n. 14/1986 e successive modifiche; c) alla costituzione, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte della giunta regionale, del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini ai sensi dell'Art. 10.