Art. 18.
           Disposizioni transitorie relative al personale
    1.  Il  personale  in  servizio presso ciascuno IACP alla data di
entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle
corrispondenti  aziende,  ad  eccezione  del  personale dello IACP di
Roma, che transita nelle aziende del comune di Roma, del comprensorio
di  Civitavecchia  e della provincia di Roma, secondo quanto disposto
nella  deliberazione  di  cui all'Art. 17 comma 3, lettera b), numero
3).  Al  personale  stesso  continua  ad  applicarsi  il  trattamento
giuridico  ed  economico  in  godimento  ed  il  CCNL  previsto per i
dipendenti degli IACP, fino alla data di cui al comma 2.
    2.  Contestualmente  all'adozione  della  dotazione  organica  il
consiglio  di  amministrazione  stabilisce  la data di decorrenza per
l'applicazione,  al  personale  di  cui  al  comma  1, del nuovo CCNL
previsto dall'Art. 16. Entro tale data l'azienda provvede a collocare
nei  singoli posti della dotazione organica il medesimo personale e a
stipulare i relativi contratti di lavoro.
    3.  Il  personale  che risulti in esubero a seguito dell'adozione
della   dotazione   organica   dell'azienda   e'  collocato,  con  il
trattamento  economico  e  giuridico  in  godimento, in mobilita'. Le
aziende  attivano  le  procedure  di  mobilita'  in  conformita' alla
normativa vigente.
    4.  I  direttori generali di ciascuno IACP in carica alla data di
entrata  in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina
del   direttore   generale   da   parte   del   nuovo   consiglio  di
amministrazione, secondo quanto previsto dall'Art. 11.