Art. 18. Disposizioni transitorie relative al personale 1. Il personale in servizio presso ciascuno IACP alla data di entrata in vigore della presente legge transita automaticamente nelle corrispondenti aziende, ad eccezione del personale dello IACP di Roma, che transita nelle aziende del comune di Roma, del comprensorio di Civitavecchia e della provincia di Roma, secondo quanto disposto nella deliberazione di cui all'Art. 17 comma 3, lettera b), numero 3). Al personale stesso continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico in godimento ed il CCNL previsto per i dipendenti degli IACP, fino alla data di cui al comma 2. 2. Contestualmente all'adozione della dotazione organica il consiglio di amministrazione stabilisce la data di decorrenza per l'applicazione, al personale di cui al comma 1, del nuovo CCNL previsto dall'Art. 16. Entro tale data l'azienda provvede a collocare nei singoli posti della dotazione organica il medesimo personale e a stipulare i relativi contratti di lavoro. 3. Il personale che risulti in esubero a seguito dell'adozione della dotazione organica dell'azienda e' collocato, con il trattamento economico e giuridico in godimento, in mobilita'. Le aziende attivano le procedure di mobilita' in conformita' alla normativa vigente. 4. I direttori generali di ciascuno IACP in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di nomina del direttore generale da parte del nuovo consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'Art. 11.