Art. 19. Disposizioni finali. Abrogazioni 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate: a) la 1egge regionale n. 14/1986 e successive modifiche; b) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 64. 2. Fino all'adozione dello statuto di cui all'Art. 12, comma 1, dei regolamenti previsti dal medesimo art. 12, comma 3, lettera a) e della dotazione organica, presso ogni azienda continuano ad applicarsi le disposizioni finanziarie e contabili nonche' quelle organizzative, in quanto compatibili con la presente legge, relative al corrispondente IACP secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 2.