Art. 19.
                  Disposizioni finali. Abrogazioni
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 2, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate:
      a) la 1egge regionale n. 14/1986 e successive modifiche;
      b) la legge regionale 6 dicembre 1994, n. 64.
    2.  Fino  all'adozione dello statuto di cui all'Art. 12, comma 1,
dei  regolamenti previsti dal medesimo art. 12, comma 3, lettera a) e
della   dotazione   organica,   presso  ogni  azienda  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  finanziarie  e contabili nonche' quelle
organizzative,  in quanto compatibili con la presente legge, relative
al corrispondente IACP secondo quanto disposto dall'Art. 2, comma 2.