Art. 2.
      Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica
    1.  Gli istituti autonomi case popolari (IACP) disciplinati dalla
legge  regionale  24 marzo  1986,  n. 14 e successive modifiche, sono
trasformati nelle seguenti aziende:
      a) Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale pubblica
del comune di Roma,
      b) Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale pubblica
della provincia di Roma;
      c) Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale pubblica
della provincia di Frosinone;
      d) Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale pubblica
della provincia di Latina;
      e) Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale pubblica
della provincia di Rieti;
      f) Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale pubblica
della provincia di Viterbo;
      g) Azienda  territoriale  per  l'edilizia residenziale pubblica
del comprensorio di Civitavecchia.
    2.  L'ambito  territoriale  di competenza delle aziende di cui al
comma  1,  lettere  c), d), e) ed f), corrisponde, rispettivamente, a
quello  degli IACP di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, coincidente
con   il   territorio   della   provincia  di  riferimento.  L'ambito
territoriale  di  competenza  dell'azienda di cui al comma 1, lettera
a),  corrisponde  a  quello  dello  IACP  di  Roma,  limitatamente al
territorio  del  comune  di Roma. L'ambito territoriale di competenza
dell'azienda di cui al comma 1, lettera b), corrisponde al territorio
della  provincia  di  Roma, escluso il territorio del comprensorio di
Civitavecchia   ed   e'   articolato  in  due  sezioni  organizzative
individuate  dallo  statuto  dell'azienda  stessa,  tenendo conto, in
particolare,    della    localizzazione   degli   alloggi   destinati
all'edilizia   residenziale   pubblica.   L'ambito   territoriale  di
competenza  dell'azienda di cui al comma 1, lettera g) corrisponde al
territorio  dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Santa Marinella e
Tolfa.
    3.  Le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica,
di   seguito   denominate  aziende,  sono  enti  pubblici  di  natura
economica,   strumentali   della   Regione,  dotati  di  personalita'
giuridica,  di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e
contabile.