Art. 20. Fonti di finanziamento 1. Le aziende provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, nonche' i canoni derivanti dall'affitto di locali extraresidenziali; b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza alloggiativa, nella misura stabilita dalla giunta regionale; c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente; d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attivita' previste all'art. 3. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 settembre 2002 STORACE