Art. 20.
                       Fonti di finanziamento
    1.  Le  aziende  provvedono  al  raggiungimento  dei propri scopi
mediante:
      a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica   destinata   all'assistenza  abitativa,  nonche'  i  canoni
derivanti dall'affitto di locali extraresidenziali;
      b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi
di    edilizia   residenziale   pubblica   destinata   all'assistenza
alloggiativa, nella misura stabilita dalla giunta regionale;
      c) l'alienazione   del   patrimonio   immobiliare   secondo  la
normativa nazionale e regionale vigente;
      d) gli  ulteriori  proventi  derivanti dalle attivita' previste
all'art. 3.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 3 settembre 2002
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