Art. 3. Attivita' delle aziende 1. Le aziende assumono il ruolo di operatori pubblici dell'edilizia e di gestori del patrimonio pubblico loro affidato. A tale fine esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti gia' di competenza degli istituti autonomi case popolari ai sensi della normativa vigente ed in particolare della legge regionale n. 12/1999 e successive modifiche, anche le seguenti attivita': a) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l'attuazione di interventi di edilizia residenziale inseriti in programmi di recupero o riqualificazione edilizia ed urbanistica previsti dalla normativa vigente, nonche' per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata agevolata o auto finanziata; b) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la progettazione e l'attuazione di opere pubbliche connesse all'edilizia residenziale pubblica e non rientranti nei programmi di cui alla lettera a); c) gestione del patrimonio edilizio eventualmente affidato da soggetti pubblici, ivi compresi quelli previdenziali, non riservato alle formalita' dell'edilizia residenziale pubblica nonche' quello affidato da soggetti privati destinato all'edilizia agevolata; d) ricerca, recupero, sperimentazione e realizzazione di modelli di architettura tradizionale con riferimento a nuovi insediamenti a bassa densita' abitativa anche con ipotesi di sostituzione edilizia ai fini della riqualificazione sociale ed ambientale dei quartieri, nel rispetto del principio di sostenibilita' e valorizzazione delle tecniche innovative in materia di fonti energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative, anche in collaborazione con universita', istituti culturali e di ricerca pubblici e privati e con gli ordini professionali; e) studio, progettazione e realizzazione urbanistico-edilizia, manutentivo-gestionale e di assetto territoriale su incarico di enti pubblici e di privati. 2. Le attivita' di cui al comma 1, esercitate a favore di enti o soggetti diversi dalla Regione, sono affidate alle aziende, ove previsto dalla normativa vigente, con le procedure ad evidenza pubblica e sono disciplinate da apposite convenzioni che stabiliscono, in particolare, la durata dell'affidamento, i fini da perseguire, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie. 3. Le aziende possono, previa autorizzazione della giunta regionale, aderire a consorzi e partecipare a societa' per azioni per il perseguimento di fini diversi da quelli di cui al comma 1, purche' compatibili con gli stessi e non prevalenti.