Art. 3.
                       Attivita' delle aziende
    1.   Le   aziende   assumono   il  ruolo  di  operatori  pubblici
dell'edilizia  e  di gestori del patrimonio pubblico loro affidato. A
tale  fine  esercitano,  oltre  alle  funzioni  ed ai compiti gia' di
competenza  degli  istituti  autonomi  case  popolari  ai sensi della
normativa  vigente ed in particolare della legge regionale n. 12/1999
e successive modifiche, anche le seguenti attivita':
      a) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la
progettazione  e  l'attuazione di interventi di edilizia residenziale
inseriti  in  programmi  di  recupero  o riqualificazione edilizia ed
urbanistica   previsti   dalla  normativa  vigente,  nonche'  per  la
realizzazione  di  interventi  di  edilizia convenzionata agevolata o
auto finanziata;
      b) supporto alla Regione, agli enti locali ed ai privati per la
progettazione e l'attuazione di opere pubbliche connesse all'edilizia
residenziale  pubblica  e  non  rientranti  nei programmi di cui alla
lettera a);
      c) gestione  del  patrimonio edilizio eventualmente affidato da
soggetti  pubblici,  ivi compresi quelli previdenziali, non riservato
alle  formalita'  dell'edilizia  residenziale pubblica nonche' quello
affidato da soggetti privati destinato all'edilizia agevolata;
      d) ricerca,   recupero,   sperimentazione  e  realizzazione  di
modelli   di   architettura  tradizionale  con  riferimento  a  nuovi
insediamenti   a  bassa  densita'  abitativa  anche  con  ipotesi  di
sostituzione  edilizia  ai  fini  della  riqualificazione  sociale ed
ambientale   dei   quartieri,   nel   rispetto   del   principio   di
sostenibilita'  e valorizzazione delle tecniche innovative in materia
di  fonti  energetiche rinnovabili, recuperabili o alternative, anche
in  collaborazione  con  universita', istituti culturali e di ricerca
pubblici e privati e con gli ordini professionali;
      e) studio,  progettazione e realizzazione urbanistico-edilizia,
manutentivo-gestionale  e di assetto territoriale su incarico di enti
pubblici e di privati.
    2.  Le attivita' di cui al comma 1, esercitate a favore di enti o
soggetti  diversi  dalla  Regione,  sono  affidate  alle aziende, ove
previsto  dalla  normativa  vigente,  con  le  procedure  ad evidenza
pubblica   e   sono   disciplinate   da   apposite   convenzioni  che
stabiliscono,  in  particolare, la durata dell'affidamento, i fini da
perseguire, i rapporti finanziari i reciproci obblighi e garanzie.
    3.   Le  aziende  possono,  previa  autorizzazione  della  giunta
regionale, aderire a consorzi e partecipare a societa' per azioni per
il perseguimento di fini diversi da quelli di cui al comma 1, purche'
compatibili con gli stessi e non prevalenti.