Art. 6. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto: a) dal presidente dell'azienda, nominato dal presidente della giunta regionale; b) da sei membri nominati dal consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare. 2. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di comprovata esperienza nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private. 3. Il consiglio di amministrazione e' responsabile dell'attivita' complessiva dell'azienda, del rispetto delle direttive regionali ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni: a) adotta lo statuto; b) adotta i regolamenti previsti dallo statuto; c) adotta la carta dei servizi; d) adotta la dotazione organica; e) adotta i bilanci; t) adotta il programma annuale di attivita' nonche' la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti; g) decide la partecipazione dell'azienda ad eventuali societa' per azioni e consorzi, previa autorizzazione della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 3; h) nomina il direttore generale; i) adotta i provvedimenti relativi alla costituzione del comitato tecnico e del comitato delle organizzazioni rappresentative degli inquilini; l) assegna gli obiettivi e le relative risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo; m) emana indirizzi per il perseguimento degli obiettivi ed adotta ogni atto che non abbia carattere gestionale e non sia riservato alla competenza degli altri organi dell'azienda ai sensi della presente legge, dello statuto e dei regolamenti aziendali.