Art. 6.
                    Consiglio di amministrazione
    1.  Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
presidente della giunta regionale ed e' composto:
      a) dal  presidente  dell'azienda, nominato dal presidente della
giunta regionale;
      b) da  sei  membri nominati dal consiglio regionale, secondo le
procedure previste dal regolamento consiliare.
    2.  I  membri  del  consiglio  di amministrazione sono scelti tra
persone  in possesso di comprovata esperienza nell'amministrazione di
strutture complesse pubbliche o private.
    3. Il consiglio di amministrazione e' responsabile dell'attivita'
complessiva  dell'azienda,  del rispetto delle direttive regionali ed
esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
      a) adotta lo statuto;
      b) adotta i regolamenti previsti dallo statuto;
      c) adotta la carta dei servizi;
      d) adotta la dotazione organica;
      e) adotta i bilanci;
      t) adotta   il   programma  annuale  di  attivita'  nonche'  la
relazione  sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sui risultati
conseguiti;
      g) decide  la partecipazione dell'azienda ad eventuali societa'
per  azioni  e consorzi, previa autorizzazione della Regione ai sensi
dell'art. 3, comma 3;
      h) nomina il direttore generale;
      i) adotta   i  provvedimenti  relativi  alla  costituzione  del
comitato  tecnico e del comitato delle organizzazioni rappresentative
degli inquilini;
      l) assegna   gli   obiettivi   e  le  relative  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali  al direttore generale e verifica il loro
utilizzo;
      m) emana  indirizzi  per  il  perseguimento  degli obiettivi ed
adotta  ogni  atto  che  non  abbia  carattere  gestionale  e non sia
riservato  alla  competenza  degli altri organi dell'azienda ai sensi
della presente legge, dello statuto e dei regolamenti aziendali.