Art. 7.
                        Collegio dei revisori
    1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  costituito  con  decreto del
presidente  della  giunta  regionale  ed  e'  composto  da tre membri
effettivi  e  due  supplenti  nominati  dalla  giunta regionale tra i
revisori  contabili  iscritti  nel  registro previsto dall'art. 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
    2.  Il  collegio  dei  revisori,  nella  seduta  di  insediamento
convocata  dal  presidente  dell'azienda,  elegge  al  suo interno il
proprio  presidente,  che  provvede  alle  successive convocazioni ed
all'organizzazione dei lavori.
    3.  Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
contabile  e  finanziaria  dell'azienda, ne verifica l'economicita' e
l'efficienza  ed esprime il parere sulla conformita' dei bilanci alla
normativa  vigente.  Il collegio dei revisori esercita, altresi', gli
altri compiti ad esso attribuiti dallo statuto.
    4. Il collegio dei revisori comunica periodicamente al presidente
dell'azienda  e  alla giunta regionale, con le modalita' previste dal
regolamento  di  cui  all'Art.  12,  comma 3, lettera a), numero 2, i
risultati  dei controlli e delle verifiche. Il collegio dei revisori,
inoltre,   qualora   riscontri  gravi  irregolarita'  nella  gestione
dell'azienda,  riferisce  immediatamente  alla giunta regionale ed e'
tenuto a fornire, su istanza della Giunta medesima, ogni informazione
o  notizia che abbia facolta' di ottenere ai sensi delle disposizioni
vigenti.