Art. 7. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il collegio dei revisori, nella seduta di insediamento convocata dal presidente dell'azienda, elegge al suo interno il proprio presidente, che provvede alle successive convocazioni ed all'organizzazione dei lavori. 3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda, ne verifica l'economicita' e l'efficienza ed esprime il parere sulla conformita' dei bilanci alla normativa vigente. Il collegio dei revisori esercita, altresi', gli altri compiti ad esso attribuiti dallo statuto. 4. Il collegio dei revisori comunica periodicamente al presidente dell'azienda e alla giunta regionale, con le modalita' previste dal regolamento di cui all'Art. 12, comma 3, lettera a), numero 2, i risultati dei controlli e delle verifiche. Il collegio dei revisori, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'azienda, riferisce immediatamente alla giunta regionale ed e' tenuto a fornire, su istanza della Giunta medesima, ogni informazione o notizia che abbia facolta' di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.