Art. 8. Incompatibilita', indennita' e durata degli organi 1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dell'azienda si applicano le disposizioni sulle incompatibilita' contenute nella vigente normativa statale e regionale. In particolare, tali incarichi sono incompatibili con: a) la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale e comunale; b) la posizione di dipendente dell'amministrazione regionale preposto alla struttura che esercita la vigilanza sull'azienda; c) la carica di rappresentante di organizzazioni imprenditoriali e sindacali; d) la pendenza di vertenze con l'azienda; e) l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi con l'azienda, in relazione alle funzioni dei rispettivi organi di appartenenza. 2. Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennita' determinata dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica nonche' dell'entita' delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire. 3. Gli organi dell'azienda durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del consiglio regionale, in conformita' alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.