Art. 8.
         Incompatibilita', indennita' e durata degli organi
    1.  Agli  incarichi di presidente, di componente del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dell'azienda si applicano
le   disposizioni  sulle  incompatibilita'  contenute  nella  vigente
normativa  statale  e  regionale. In particolare, tali incarichi sono
incompatibili con:
      a) la  carica di consigliere o assessore regionale, provinciale
e comunale;
      b) la  posizione  di  dipendente dell'amministrazione regionale
preposto alla struttura che esercita la vigilanza sull'azienda;
      c) la    carica    di    rappresentante    di    organizzazioni
imprenditoriali e sindacali;
      d) la pendenza di vertenze con l'azienda;
      e) l'esistenza  di  situazioni  di  conflitto  di interessi con
l'azienda,  in  relazione  alle  funzioni  dei  rispettivi  organi di
appartenenza.
    2.  Ai  componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennita'
determinata  dalla  giunta  regionale  ai sensi della legge regionale
26 ottobre  1998,  n.  46 e successive modifiche, tenendo anche conto
dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e
della  relativa  dimensione  demografica  nonche'  dell'entita' delle
risorse finanziarie e patrimoniali da gestire.
    3.  Gli  organi dell'azienda durano in carica per la durata della
legislatura.  Essi  proseguono  le proprie funzioni fino alla data di
costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro
quarantacinque  giorni  dalla  data  dell'insediamento  del consiglio
regionale,  in  conformita'  alle  disposizioni della legge regionale
3 febbraio 1993, n. 12.