Art. 9.
                          Comitato tecnico
    1.   Con   provvedimento  del  consiglio  di  amministrazione  e'
costituito il comitato tecnico, quale organo consultivo in materia di
edilizia   residenziale  pubblica,  che  dura  in  carica  quanto  il
consiglio stesso. 11 comitato e' composto:
      a) dal   direttore   generale  dell'azienda,  con  funzioni  di
presidente;
      b) dal dirigente apicale della struttura tecnica dell'azienda;
      c) da   due  esperti  nel  settore  dell'edilizia  residenziale
pubblica designati dalla giunta regionale;
      d) da un ingegnere e da un architetto nominati dal consiglio di
amministrazione  stesso  nell'ambito di terne proposte dai rispettivi
ordini professionali.
    2.   Alle   sedute   del  comitato  tecnico  partecipa  in  veste
consultiva,  senza  diritto  di  voto, un rappresentante del soggetto
pubblico o privato interessato all'argomento in discussione.
    3. Il comitato tecnico esprime pareri, su richiesta del consiglio
di amministrazione, in ordine a:
      a) atti  tecnici  ed  economici  relativi  agli  interventi  di
edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa;
      b) richiesta  di autorizzazione al superamento dei massimali di
costo ammissibili deliberati dalla Regione;
      c) congruita' economica dei programmi di intervento di edilizia
residenziale  pubblica  destinata  all'assistenza abitativa ammessi a
fmanziamento  con  provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto
dei    vincoli    tecnico-dimensionali    ed    economici,    nonche'
sull'applicazione  delle maggiorazioni  ammesse ai massimali di costo
deliberati  dalla  Regione  a  seguito  della  richiesta  di cui alla
lettera b).
    4.  Nelle  votazioni,  in  caso  di  parita', prevale il voto del
presidente.
    5.  Ai componenti del comitato tecnico di cui al comma 1, lettere
c)  e d) compete un'indennita' per ogni giornata di partecipazione ad
una  o  piu'  sedute,  determinata  dal  consiglio di amministrazione
nell'atto di nomina, tenendo conto dell'impegno richiesto, nonche' il
rimborso  delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in
cui  gli  stessi  componenti  siano residenti fuori del comune ove ha
sede legale l'azienda.