Art. 9. Comitato tecnico 1. Con provvedimento del consiglio di amministrazione e' costituito il comitato tecnico, quale organo consultivo in materia di edilizia residenziale pubblica, che dura in carica quanto il consiglio stesso. 11 comitato e' composto: a) dal direttore generale dell'azienda, con funzioni di presidente; b) dal dirigente apicale della struttura tecnica dell'azienda; c) da due esperti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica designati dalla giunta regionale; d) da un ingegnere e da un architetto nominati dal consiglio di amministrazione stesso nell'ambito di terne proposte dai rispettivi ordini professionali. 2. Alle sedute del comitato tecnico partecipa in veste consultiva, senza diritto di voto, un rappresentante del soggetto pubblico o privato interessato all'argomento in discussione. 3. Il comitato tecnico esprime pareri, su richiesta del consiglio di amministrazione, in ordine a: a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa; b) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo ammissibili deliberati dalla Regione; c) congruita' economica dei programmi di intervento di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ammessi a fmanziamento con provvedimento regionale, esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici, nonche' sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di costo deliberati dalla Regione a seguito della richiesta di cui alla lettera b). 4. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente. 5. Ai componenti del comitato tecnico di cui al comma 1, lettere c) e d) compete un'indennita' per ogni giornata di partecipazione ad una o piu' sedute, determinata dal consiglio di amministrazione nell'atto di nomina, tenendo conto dell'impegno richiesto, nonche' il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel caso in cui gli stessi componenti siano residenti fuori del comune ove ha sede legale l'azienda.