(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Caratteristiche generali delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali 1. Ai sensi della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 le strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentan tipici e tradizionali, di seguito denominate strade, sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali, nonche' di attrattive culturali, naturalistiche e storiche. 2. Le strade sono identificate mediante: a) il logo-cornice regionale delle strade; b) la segnaletica informativa posta sia lungo il percorso, sia in prossimita' del soggetto aderente alla strada e consistente nello specifico logo identificativo; c) la mappa del territorio specifico della strada.