(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10
                            gennaio 2003)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Caratteristiche  generali delle strade del vino, dell'olio di oliva e
          dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali
    1.  Ai sensi della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 le strade
del  vino,  dell'olio  di oliva e dei prodotti agroalimentan tipici e
tradizionali, di seguito denominate strade, sono percorsi segnalati e
pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di
vigneti  e  cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte
al  pubblico,  ovvero  di oliveti e frantoi, di aziende di produzione
dei  prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali, nonche'
di attrattive culturali, naturalistiche e storiche.
    2. Le strade sono identificate mediante:
      a) il logo-cornice regionale delle strade;
      b) la  segnaletica informativa posta sia lungo il percorso, sia
in  prossimita' del soggetto aderente alla strada e consistente nello
specifico logo identificativo;
      c) la mappa del territorio specifico della strada.