Art. 10.
                     Riconoscimento della strada
    1.  Ai fini del riconoscimento della strada, ai sensi dell'Art. 5
della  legge  regionale  n.  21/2001,  il  comitato  promotore  invia
all'assessorato   all'agricoltura,   una   domanda  in  carta  libera
corredata dalla seguente documentazione:
      a) testo  del  disciplinare,  redatto secondo i criteri fissati
dal presente regolamento;
      b) dichiarazioni  di  impegno  dei sottoscrittori componenti il
comitato  promotore  a rispettare il disciplinare ed a procedere alla
successiva costituzione del comitato di gestione;
      c) il  progetto  di attivita' di cui all'Art. 5, comma 1, della
legge regionale n. 21/2001, di durata triennale;
      d) il  nome  della  strada,  tale  da non ingenerare confusione
rispetto ad altri nomi di strade;
      e) la zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n.
164, in caso di costituzione di una strada del vino;
      f) il  logo della strada, costituito da un simbolo grafico atto
a  caratterizzare  le attivita' inerenti all'itinerario e predisposto
in  modo  da  non  ingenerare confusione rispetto ad altri loghi gia'
riconosciuti;
      g) cartografia  rappresentativa  del  territorio  della zona di
produzione  su  cui  insiste  la strada e individuazione dei relativi
percorsi;
      h) elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;
      i) elenco  dei  soggetti  aderenti  alla  strada  alla  data di
presentazione della domanda;
      j) l'indicazione   del   rappresentante   legale  del  comitato
promotore,  il  quale  sottoscrive  la domanda e dichiara il possesso
degli  standard  minimi  di qualita' del servizio, di cui al presente
regolamento,  da  parte dei soggetti aderenti, oppure l'impegno a che
gli  stessi  si  adeguino a tali standard all'atto della costituzione
del comitato di gestione;
      k) nel  caso  di  costituzione di una strada del vino: raccolta
delle  dichiarazioni  delle  aziende produttrici con terreni iscritti
all'albo  dei  vigneti  e/o  agli elenchi delle vigne di cui legge n.
164/1992,  da  cui  risulti  la  produzione aziendale delle uve e del
vino;  le  dichiarazioni  possono essere raccolte in forma diretta, o
per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi;
      l) nel  caso  di costituzione di una strada dell'olio: raccolta
delle  dichiarazioni  delle  aziende  produttive con terreni iscritti
all'albo  degli  oliveti da cui risulti la produzione aziendale delle
olive  e dell'olio; le dichiarazioni possono essere raccolte in forma
diretta,  o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative
e consorzi;
      m) dichiarazione  della  C.C.I.A.A.  competente per territorio,
sul  raggiungimento  del  limite  minimo  di partecipazione stabilito
dalla  legge  regionale n. 21/2001 da parte dei soggetti aderenti, in
forma  diretta,  o  per  il  tramite  di  associazioni di produttori,
cooperative e consorzi.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  5,  comma  2,  della legge regionale n.
21/2001,  entro  centoventi  giorni  dalla  ricezione  della domanda,
effettuata  la  verifica  della  documentazione  prodotta,  la giunta
regionale  riconosce  la  strada.  La deliberazione di riconoscimento
della  strada  e'  trasmessa  al  rappresentante  legale del comitato
promotore.
    3.  Il  riconoscimento  concesso  dalla  giunta  regionale  ha ad
oggetto  il  nome  della strada, il simbolo grafico prescelto e l'uso
del logo della strada.
    4.  Il  riconoscimento  della strada e' subordinato alla verifica
della   rappresentativita'   del   comitato   promotore   secondo  le
disposizioni di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 21/2001.
    5.  Per ciascuna strada opera un solo comitato promotore. Qualora
piu'  comitati  promotori presentino domanda di riconoscimento per la
stessa   strada,   e'   data   priorita'   al   comitato maggiormente
rappresentativo.
    6.  In  sede  di verifica di cui all'Art. 5, comma 2, della legge
regionale  n.  21/2001,  ai  fini del riconoscimento della strada, la
giunta  regionale,  su  proposta dell'assessorato all'agricoltura, in
caso di assenza dei requisiti del disciplinare stabiliti dal presente
regolamento,  puo'  assegnare  al  comitato  promotore  il termine di
novanta  giorni  entro  il  quale apportare al disciplinare stesso le
necessarie modifiche ed integrazioni.
    7.  Fermo  restando quanto stabilito dagli articoli 9, comma 2, e
10  comma  2,  della  legge regionale n. 21/2001, la giunta regionale
puo'  disporre  la revoca del riconoscimento della strada nel caso di
gravi inadempienze, ed in particolare in caso di:
      a) mancata  nomina  del  comitato  di  gestione  da  parte  del
comitato promotore, decorso un anno dal riconoscimento della strada;
      b) reiterata   inosservanza  del  presente  regolamento  e  del
disciplinare;
      c) manifesta inoperativita' del comitato di gestione.