Art. 10. Riconoscimento della strada 1. Ai fini del riconoscimento della strada, ai sensi dell'Art. 5 della legge regionale n. 21/2001, il comitato promotore invia all'assessorato all'agricoltura, una domanda in carta libera corredata dalla seguente documentazione: a) testo del disciplinare, redatto secondo i criteri fissati dal presente regolamento; b) dichiarazioni di impegno dei sottoscrittori componenti il comitato promotore a rispettare il disciplinare ed a procedere alla successiva costituzione del comitato di gestione; c) il progetto di attivita' di cui all'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, di durata triennale; d) il nome della strada, tale da non ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di strade; e) la zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, in caso di costituzione di una strada del vino; f) il logo della strada, costituito da un simbolo grafico atto a caratterizzare le attivita' inerenti all'itinerario e predisposto in modo da non ingenerare confusione rispetto ad altri loghi gia' riconosciuti; g) cartografia rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la strada e individuazione dei relativi percorsi; h) elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore; i) elenco dei soggetti aderenti alla strada alla data di presentazione della domanda; j) l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara il possesso degli standard minimi di qualita' del servizio, di cui al presente regolamento, da parte dei soggetti aderenti, oppure l'impegno a che gli stessi si adeguino a tali standard all'atto della costituzione del comitato di gestione; k) nel caso di costituzione di una strada del vino: raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici con terreni iscritti all'albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne di cui legge n. 164/1992, da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino; le dichiarazioni possono essere raccolte in forma diretta, o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi; l) nel caso di costituzione di una strada dell'olio: raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttive con terreni iscritti all'albo degli oliveti da cui risulti la produzione aziendale delle olive e dell'olio; le dichiarazioni possono essere raccolte in forma diretta, o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi; m) dichiarazione della C.C.I.A.A. competente per territorio, sul raggiungimento del limite minimo di partecipazione stabilito dalla legge regionale n. 21/2001 da parte dei soggetti aderenti, in forma diretta, o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi. 2. Ai sensi dell'Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/2001, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta, la giunta regionale riconosce la strada. La deliberazione di riconoscimento della strada e' trasmessa al rappresentante legale del comitato promotore. 3. Il riconoscimento concesso dalla giunta regionale ha ad oggetto il nome della strada, il simbolo grafico prescelto e l'uso del logo della strada. 4. Il riconoscimento della strada e' subordinato alla verifica della rappresentativita' del comitato promotore secondo le disposizioni di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 21/2001. 5. Per ciascuna strada opera un solo comitato promotore. Qualora piu' comitati promotori presentino domanda di riconoscimento per la stessa strada, e' data priorita' al comitato maggiormente rappresentativo. 6. In sede di verifica di cui all'Art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/2001, ai fini del riconoscimento della strada, la giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'agricoltura, in caso di assenza dei requisiti del disciplinare stabiliti dal presente regolamento, puo' assegnare al comitato promotore il termine di novanta giorni entro il quale apportare al disciplinare stesso le necessarie modifiche ed integrazioni. 7. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 9, comma 2, e 10 comma 2, della legge regionale n. 21/2001, la giunta regionale puo' disporre la revoca del riconoscimento della strada nel caso di gravi inadempienze, ed in particolare in caso di: a) mancata nomina del comitato di gestione da parte del comitato promotore, decorso un anno dal riconoscimento della strada; b) reiterata inosservanza del presente regolamento e del disciplinare; c) manifesta inoperativita' del comitato di gestione.