Art. 12. Efficienza delle strade 1. La Regione Lazio, nell' ambito della propria azione di sviluppo e promozione del sistema regionale delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, effettua la valutazione periodica dell'efficienza complessiva delle strade, verificando l'operato dei comitati di gestione sulla base dei seguenti parametri: a) capacita' di aggregazione delle imprese vitivinicole, olivicole, e degli altri soggetti interessati ad aderire alla strada; b) capacita' di coordinamento con le organizzazioni dei produttori, con gli enti locali e territoriali e con le altre categorie interessate; c) realizzazione di itinerari tematici tabellati con apposita segnaletica; d) rispetto scrupoloso degli standard minimi di qualita'; e) individuazione di sistemi di qualita' volontaria riferiti sia ai prodotti che ai servizi proposti; f) promozione di servizi di sviluppo, fornitura di assistenza tecnica e consulenza qualificata; g) livello di integrazione tra prodotti alimentari e servizi turistici con la costruzione di pacchetti, cataloghi ed eventi promozionali collettivi.