Art. 12.
                       Efficienza delle strade
    1.  La  Regione  Lazio,  nell'  ambito  della  propria  azione di
sviluppo  e  promozione  del sistema regionale delle strade del vino,
dell'olio   di   oliva   e   dei  prodotti  agroalimentari  tipici  e
tradizionali,   effettua  la  valutazione  periodica  dell'efficienza
complessiva  delle  strade,  verificando  l'operato  dei  comitati di
gestione sulla base dei seguenti parametri:
      a) capacita'   di   aggregazione  delle  imprese  vitivinicole,
olivicole, e degli altri soggetti interessati ad aderire alla strada;
      b) capacita'   di   coordinamento  con  le  organizzazioni  dei
produttori,  con  gli  enti  locali  e  territoriali  e  con le altre
categorie interessate;
      c) realizzazione  di  itinerari tematici tabellati con apposita
segnaletica;
      d) rispetto scrupoloso degli standard minimi di qualita';
      e) individuazione  di  sistemi  di qualita' volontaria riferiti
sia ai prodotti che ai servizi proposti;
      f) promozione  di  servizi di sviluppo, fornitura di assistenza
tecnica e consulenza qualificata;
      g) livello  di  integrazione  tra prodotti alimentari e servizi
turistici  con  la  costruzione  di  pacchetti,  cataloghi  ed eventi
promozionali collettivi.