Art. 16.
            Accorpamento e diversificazione delle strade
    1.  La  giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento di
cui  all'Art.  15,  puo'  indicare  ai  comitati interessati criteri,
modalita'   e   termini   per   procedere   all'accorpamento  o  alla
diversificazione  delle  strade gia' riconosciute, qualora l'esigenza
di    promuovere    un'immagine    unitaria   delle   strade   emerga
successivamente  al loro riconoscimento, ferma restando la necessita'
di garantire la rappresentativita' richiesta dalla legge regionale n.
21/2001.
    2.  In  caso di inosservanza dei termini assegnati ai comitati ai
sensi   del   comma   1,   la   giunta  regionale  puo'  revocare  il
riconoscimento   delle   strade   interessate   dall'accorpamento   o
diversificazione.