Art. 16. Accorpamento e diversificazione delle strade 1. La giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento di cui all'Art. 15, puo' indicare ai comitati interessati criteri, modalita' e termini per procedere all'accorpamento o alla diversificazione delle strade gia' riconosciute, qualora l'esigenza di promuovere un'immagine unitaria delle strade emerga successivamente al loro riconoscimento, ferma restando la necessita' di garantire la rappresentativita' richiesta dalla legge regionale n. 21/2001. 2. In caso di inosservanza dei termini assegnati ai comitati ai sensi del comma 1, la giunta regionale puo' revocare il riconoscimento delle strade interessate dall'accorpamento o diversificazione.