Art. 17. Disciplina per la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali 1. Per la promozione dei vini e degli oli del Lazio sono costituite, ai sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge regionale n. 21/2001, enoteche ed oleoteche regionali la cui gestione e' affidata ai comitati di gestione delle strade, previa apposita convenzione, approvata con deliberazione della giunta regionale.