Art. 17.
 Disciplina per la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali
    1.  Per  la  promozione  dei  vini  e  degli  oli  del Lazio sono
costituite,  ai  sensi dell'Art. 3, comma 3, della legge regionale n.
21/2001,  enoteche ed oleoteche regionali la cui gestione e' affidata
ai  comitati  di  gestione delle strade, previa apposita convenzione,
approvata con deliberazione della giunta regionale.