Art. 20. Condizioni per la concessione degli incentivi 1. Per la concessione degli incentivi di cui all'Art. 19, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) la promozione non puo' fare riferimento ai prodotti tradizionali disciplinati dall'Art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ne' si possono pubblicizzare o promuovere i prodotti delle singole aziende; b) il comitato di gestione seleziona i soggetti incaricati della prestazione dei servizi secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE qualora i servizi prestati rientrano nel campo di applicazione della direttiva stessa. Nei casi in cui la direttiva 92/50/CEE non e' applicabile, la selezione dei prestatori dei servizi deve avvenire secondo norme che garantiscono la trasparenza e l'accesso al mercato a tutti i potenziali fornitori; c) le aziende, sempre che sussistano i normali sbocchi di mercato, devono essere di provata redditivita' e devono rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i titolari delle aziende stesse devono possedere competenze e conoscenze adeguate, nel rispetto dei criteri definiti nel piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Lazio, approvato con deliberazione della giunta regionale del 18 luglio 2000, n. 1727 e successive modificazioni; d) le aziende non agricole, aderenti alla strada, possono usufruire di benefici indiretti, provenienti dall'attivita' promozionale svolta dal comitato di gestione e da questo imputati ai sensi dell'Art. 11, comma 6, lettera f), nei limiti degli aiuti «de minimis», ai sensi del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 20 dicembre 2002 STORACE