Art. 20.
            Condizioni per la concessione degli incentivi
    1.  Per la concessione degli incentivi di cui all'Art. 19, devono
essere rispettate le seguenti condizioni:
      a) la   promozione   non  puo'  fare  riferimento  ai  prodotti
tradizionali   disciplinati   dall'Art.  8  del  decreto  legislativo
30 aprile  1998,  n. 173, ne' si possono pubblicizzare o promuovere i
prodotti delle singole aziende;
      b) il  comitato  di  gestione  seleziona  i soggetti incaricati
della  prestazione  dei  servizi  secondo le procedure previste dalla
direttiva 92/50/CEE qualora i servizi prestati rientrano nel campo di
applicazione  della  direttiva  stessa.  Nei casi in cui la direttiva
92/50/CEE non e' applicabile, la selezione dei prestatori dei servizi
deve  avvenire  secondo  norme  che  garantiscono  la  trasparenza  e
l'accesso al mercato a tutti i potenziali fornitori;
      c) le  aziende,  sempre  che  sussistano  i  normali sbocchi di
mercato,  devono essere di provata redditivita' e devono rispettare i
requisiti  minimi  in  materia  di ambiente, igiene e benessere degli
animali,  i titolari delle aziende stesse devono possedere competenze
e conoscenze adeguate, nel rispetto dei criteri definiti nel piano di
sviluppo   rurale   (PSR)   della   Regione   Lazio,   approvato  con
deliberazione  della  giunta  regionale del 18 luglio 2000, n. 1727 e
successive modificazioni;
      d)   le  aziende  non  agricole,  aderenti alla strada, possono
usufruire   di   benefici   indiretti,   provenienti   dall'attivita'
promozionale  svolta dal comitato di gestione e da questo imputati ai
sensi  dell'Art.  11, comma 6, lettera f), nei limiti degli aiuti «de
minimis», ai sensi del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del
12 gennaio 2001.
    Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare come regolamento della Regione Lazio.
      Roma, 20 dicembre 2002
                               STORACE