Art. 5.
Standard  minimi  di  qualita'  del  servizio  per  le  enoteche e le
                     botteghe tipiche alimentari
    1.  Le  enoteche  e le botteghe tipiche alimentari che aderiscono
alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualita':
      a) ubicazione   dell'attivita'   nei  luoghi  delle  produzioni
qualitative  di  cui  all'Art.  1,  comma 1, della legge regionale n.
21/2001, connesse alla strada;
      b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di una
gamma significativa dei prodotti della strada;
      c) allestimento di uno spazio per la loro degustazione;
      d) segnaletica  informativa  aziendale,  posta  in  prossimita'
della  propria  sede  e realizzata secondo i criteri grafici e con il
logo  della strada. La segnaletica deve contenere alcune informazioni
essenziali:  il  nome  dell'enoteca  o  della  bottega,  i  numeri di
telefono e fax, l'eventuale necessita' di prenotazione per effettuare
la visita, i giorni e gli orari di apertura;
      e) giorni  ed  orari  di apertura concordati con il comitato di
gestione  entro  il  1° gennaio di ogni anno. L'orario e' diverso per
l'alta  stagione  (dal 1° aprile al 30 settembre) e la bassa stagione
(dal  1°  ottobre  al  31  marzo).  L'enoteca  e  la  bottega  tipica
alimentare  possono  richiedere  la  chiusura per un periodo di ferie
annuali.  Il  comitato  di  gestione  garantisce che le enoteche e le
botteghe  tipiche  alimentari,  aderenti alla strada, siano aperte in
numero   sufficiente   e,   pertanto,   individua,   con  programmata
turnazione,  i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo
svolgimento delle attivita' della strada;
      f) materiale  informativo  aziendale  da  realizzare  secondo i
criteri grafici e con il logo della strada;
      g) attrezzatura  per  mettere a disposizione, in modo visibile,
il  materiale  informativo  e la cartina del territorio della strada,
per favorirne la divulgazione;
      h) utilizzo,  per  la  degustazione,  di  bicchieri e di dischi
d'identificazione riportanti il logo della strada;
      i) affissione  in  modo  visibile  dei prezzi praticati per gli
assaggi e le vendite dei prodotti della strada;
      j)   disponibilita'   di   un  servizio  igienico  ad  uso  dei
visitatori.