Art. 6.
Standard  minimi  di  qualita'  del  servizio  per  le  aziende della
                            ristorazione
    1.  Le  aziende di ristorazione che aderiscono alla strada devono
possedere i seguenti standard minimi di qualita':
      a) ubicazione   dell'attivita'   nei  luoghi  delle  produzioni
qualitative  di  cui  all'Art.  1,  comma 1, della legge regionale n.
21/2001, connesse alla strada;
      b) segnaletica  informativa  posta in prossimita' della propria
sede  e  realizzata  secondo  i  criteri  grafici e con il logo della
strada;
      c) obbligo  di  inserire  nella carta dei vini i prodotti della
strada,  se  aderenti  ad  una strada del vino, o almeno due vini DOC
della Regione, se aderenti ad altra tipologia di strada;
      d) inserire nel menu' almeno due piatti tipici locali;
      e) disponibilita'  di  almeno  un  olio  extravergine  di oliva
prodotto nella Regione, o nel territorio della strada, se aderenti ad
una strada dell'olio;
      f) allestimento  di  uno  spazio per la degustazione dei vini o
degli altri prodotti della strada;
      g) utilizzo,  per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e
di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
      h) materiale  informativo  aziendale  da  realizzare  secondo i
criteri grafici e con il logo della strada;
      i) attrezzatura  per  mettere  a  disposizione,  nel  locale di
accesso  e/o  di  accoglienza, il materiale della strada e la cartina
del territorio della strada, per favorirne la divulgazione;
      j) affissione  in  modo  visibile  dei prezzi praticati per gli
assaggi.  Gli  ospiti,  dopo  la  degustazione,  non sono obbligati a
consumare pasti.